Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/102: 26.425 s Iv. pa. CIP-S. Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III, progetto 2: prassi Schubert · 15 pagine

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deroga espressa del legislatore a una disposizione dell’ALC che attribuisce diritti derivanti dalla Convenzione europea del 4 novembre 195034 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o a un altro accordo in materia di diritti umani. Nella dottrina, per esempio, si discute attualmente se, in materia di diritto al ricongiungimento familiare o di divieto di discriminazione secondo l’ALC, esistono sovrapposizioni con la CEDU35. Se il legislatore derogasse espressamente a una tale disposizione, non si potrebbe far valere la violazione dell’ALC, ma si potrebbe contestare la violazione dell’obbligo a tutela dei diritti umani derivante dalla CEDU. Di conseguenza, in questa situazione il Tribunale federale potrebbe continuare ad applicare al rapporto tra legge federale e CEDU le regole già esistenti per la gestione dei conflitti.

Art. 106 cpv. 1bis

Il Tribunale federale applica d’ufficio il diritto secondo l’articolo 106 capoverso 1 LTF. Se tuttavia il legislatore deroga espressamente a un Accordo di cui all’articolo 147a capoverso 2 D-LParl, tale conflitto normativo non sarà giustiziabile. La disposizione proposta prevede pertanto che, in tale situazione, il Tribunale federale non applichi d’ufficio la norma di diritto internazionale interessata.

Art. 111 cpv. 4

La disposizione prevede che anche le autorità cantonali inferiori del Tribunale federale non abbiano la facoltà di esaminare la violazione di un Accordo di cui all’articolo 147a capoverso 2 D-LParl in caso di deroga espressa da parte del legislatore. In mancanza di una tale normativa, in caso di conflitto le autorità cantonali inferiori dovrebbero applicare le regole di preminenza stabilite dal Tribunale federale per il rapporto tra diritto internazionale e leggi federali, senza che il Tribunale federale possa esaminare la questione giuridica. La disposizione costituisce una deroga all’attuale concetto normativo della LTF. L’articolo 111 LTF attualmente in vigore definisce solamente esigenze minime, senza prevedere limitazioni riguardo al procedimento cantonale.

3. Legge sul tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 37b Limitazione dell’applicazione del diritto d’ufficio

Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d’ufficio. Se tuttavia il legislatore deroga espressamente a un Accordo di cui all’articolo 147a capoverso 2 D-LParl, tale decisione non sarà giustiziabile. La disposizione proposta prevede pertanto che (analogamente all’art. 106 cpv. 1bisD-LTF per il Tribunale federale), in tale situazione, il Tribunale amministrativo federale non applichi d’ufficio la norma di diritto internazionale interessata.

4. Codice di procedura civile (CPC)

Art. 310 cpv. 2 e art. 320 cpv. 2

34 RS 0.101

35 Simon Mazidi, «Völkerrecht und Landesrecht: Die Lösung von Normkonflikten durch Abwägung verfassungsrechtlicher Prinzipien», Zurigo/Ginevra 2026, n. marg. 1111 con rimandi.