Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/102: 26.425 s Iv. pa. CIP-S. Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III, progetto 2: prassi Schubert · 15 pagine

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unicamente se il motivo di ricorso è la violazione della disposizione di un Accordo di cui all’articolo 147a capoverso 2 D-LParl – secondo il parere della Commissione è conforme alla Costituzione sulla base dell’articolo 29a secondo periodo Cost. e dell’articolo 191 capoverso 3 Cost.

La normativa proposta non istituisce alcuna regola di preminenza materiale per il rapporto tra diritto nazionale e diritto internazionale, ma riguarda unicamente l’applicazione procedurale della preminenza. Essa non può pertanto impedire a un’autorità amministrativa incaricata dell’applicazione del diritto di attribuire a un Accordo di cui all’articolo 147a capoverso 2 D-LParl, nella sua decisione originaria, il primato su una legge federale che deroga a tale Accordo. Poiché, in base alla normativa proposta, non è possibile esaminare in sede giudiziaria la compatibilità di una legge federale con un Accordo di diritto internazionale in ogni singolo caso, sussiste il rischio che diverse decisioni di autorità amministrative (della Confederazione o di un Cantone) non possano essere uniformate dai tribunali. Qualora, nonostante la norma di legge, autorità inferiori del Tribunale federale dovessero sporadicamente esaminare le censure di violazione di un Accordo o della garanzia della via giudiziaria, il Tribunale federale non potrebbe rettificare le sentenze corrispondenti in ragione della limitazione della sua cognizione.

L’articolo 190 Cost. prevede che le disposizioni di diritto internazionale (e le leggi federali) sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto. Secondo l’articolo 5 capoverso 4 Cost., la Confederazione e i Cantoni rispettano inoltre il diritto internazionale. Secondo la normativa proposta, tali autorità potrebbero in determinate situazioni non applicare il diritto internazionale. In presenza di un conflitto normativo tra una legge federale e il diritto internazionale è tuttavia inevitabile che non si possa applicare la disposizione del diritto federale o la norma di diritto internazionale, sebbene l’articolo 190 Cost. definisca entrambe come determinanti. La Costituzione lascia pertanto un margine per disciplinare questa situazione conflittuale a livello di legge.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli Accordi stessi di cui all’articolo 147a capoverso 2 D-LParl interessati dalla normativa proposta prevedono in alcuni casi diritti di ricorso, per esempio l’articolo 11 ALC e l’articolo 29 dell’Accordo sui trasporti terrestri. A volte anche gli atti giuridici presenti negli allegati dei menzionati Accordi contemplano garanzie procedurali che includono un diritto di ricorso36. La limitazione dei motivi di ricorso stabilita nelle leggi processuali della Confederazione è in contrasto con i diritti di ricorso previsti negli Accordi di cui all’articolo 147a capoverso 2 D-LParl. Le disposizioni di legge proposte rappresentano consapevoli deroghe del legislatore a tali diritti di ricorso ai sensi della prassi Schubert. Secondo la Commissione, in caso di conflitto il primato va accordato alla proposta limitazione dei motivi di ricorso definita nelle leggi processuali della Confederazione. Sussiste tuttavia il rischio che il Tribunale federale applichi direttamente i diritti di ricorso previsti negli Accordi di cui all’articolo 147a capoverso 2 D-LParl, segnatamente l’articolo 11 ALC e l’articolo 29 dell’Accordo sui trasporti terrestri, accordando loro la preminenza rispetto alla proposta limitazione dei

36 P. es. l’art. 31 della direttiva 2004/28/CE (cosiddetta direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE), recepito nell’allegato 1 dell’ALC aggiornato (FF 2026 617, pag. 21).