Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/102: 26.425 s Iv. pa. CIP-S. Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III, progetto 2: prassi Schubert · 15 pagine

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normativa proposta presuppone che il legislatore abbia «espressamente» derogato all’Accordo in questione. Perché la norma sia applicabile, la deroga deve essere prevista in altre parole nel testo stesso della legge. Per esempio, il legislatore potrebbe anteporre alla disposizione di legge corrispondente la formulazione seguente: «In deroga all’articolo [disposizione dell’Accordo in questione] ...»17. Per contro, secondo la prassi Schubert definita dal Tribunale federale occorre solamente che il legislatore deroghi «consapevolmente» al diritto internazionale. Secondo tale prassi, è necessario che la deroga sia stata esaminata a fondo in sede di deliberazione sulla legge federale. Al riguardo, non è sufficiente che il conflitto tra norme sia menzionato solo a margine nell’ambito dei dibattiti parlamentari, che vi siano pochissimi interventi approfonditi o che tali interventi si mantengano su posizioni contraddittorie18. Ne consegue che, nella pratica, sussistono spesso dubbi sul fatto che la deroga sia stata consapevole19. La normativa proposta fa sì che la volontà del legislatore di derogare al diritto internazionale debba essere stabilita nella legge in maniera univoca e trasparente. Il collegamento tra una limitazione dei motivi di ricorso e una disposizione di legge federale nel singolo caso assicura inoltre che la separazione dei poteri tra legislatore e Tribunale federale venga modificata solo in modo puntuale. In mancanza di una disposizione esplicita del legislatore basata sul singolo caso e concernente un Accordo di cui all’articolo 147a capoverso 2 D-LParl, il Tribunale federale potrebbe continuare ad applicare e sviluppare le proprie regole consolidate per la gestione dei conflitti.

Il campo d’applicazione della normativa proposta è definito da un rimando all’articolo 147a capoverso 2 D-LParl. Con il messaggio del 13 marzo 2026 concernente il pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)» il Consiglio federale ha sottoposto all’approvazione dell’Assemblea federale20 una serie di modifiche ai cinque Accordi sul mercato interno esistenti conclusi con l’UE nonché due nuovi Accordi sul mercato interno nel settore dell’energia elettrica21 e in quello della sicurezza alimentare22 e un Accordo di cooperazione in ambito sanitario23. Con il corrispondente decreto di approvazione relativo alla parte del pacchetto SvizzeraUE inerente alla stabilizzazione, il Consiglio federale ha inoltre proposto di aggiungere un nuovo articolo 147a alla LParl24. Il capoverso 2 di tale disposizione enumera i quattro Accordi sul mercato interno conclusi con l’UE, ai quali saranno aggiunti i Protocolli istituzionali con il pacchetto SvizzeraUE. Si tratta dei seguenti Accordi conclusi con l’UE, tutti risalenti al 21 giugno 1999 (cosiddetti «Bilaterali I»):

17 «Mögliche Verankerung der Schubert-Praxis im Schweizer Recht», rapporto dell’Ufficio federale di giustizia del 20 aprile 2026 all’attenzione della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati, pag. 5 (disp. anche in franc.)

18 DTF 138 II 524 consid. 5.3.2

19 Fatta eccezione per il caso originario (DTF 99 Ib 39), i presupposti del Tribunale federale per l’applicazione della prassi Schubert non sono sinora mai stati soddisfatti (cfr. STEFAN SCHÜRER, «Hat die PKK-Rechtsprechung die Schubert-Praxis relativiert?» in Zentralblatt für schweizerisches Staats- und Verwaltungsrecht 2015, pag. 115 segg.).

20 Cfr. il messaggio del 13 marzo 2026 concernente il pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)», FF 2026 615.

21 FF 2026 631

22 FF 2026 633

23 FF 2026 635

24 FF 2026 616, pag. 88