Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/102: 26.425 s Iv. pa. CIP-S. Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III, progetto 2: prassi Schubert · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
impegni in materia di libera circolazione9. La Commissione ritiene che la posizione del Tribunale federale, perlomeno sulla base di una sentenza del 2015, sia più chiara di quanto sostenuto dal Consiglio federale.
Nella sua decisione del 26 novembre 2015, il Tribunale federale è stato chiamato a chiarire il rapporto tra l’articolo 121a Cost. e l’ALC concluso con l’UE (DTF 142 II 35). In tale occasione ha confermato che, nell’ambito dell’applicazione del diritto, le norme di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno contrario (consid. 3.2). Ha precisato che questo principio conosce soltanto un’eccezione, ossia qualora il legislatore federale abbia voluto disattendere consapevolmente l’obbligo internazionale e, in tal senso, assumersi consapevolmente la responsabilità politica di tale decisione (DTF 99 Ib 39) e che tale eccezione non si applica se sono interessati obblighi in materia di diritti umani assunti dalla Svizzera (DTF 125 II 417). Ha inoltre ricordato di aver stabilito che anche l’ALC prevale sulle disposizioni di legge che vi derogano consapevolmente. In proposito il Tribunale federale ha aggiunto che l’eccezione prevista in base alla cosiddetta prassi Schubert non si applica nei rapporti con l’Unione europea e agli obblighi in materia di libera circolazione assunti dalla Svizzera nel quadro di trattati internazionali poiché in questo contesto, oltre all’attuazione della libertà fondamentale parzialmente recepita, è in gioco un allineamento dell’ordinamento giuridico (partecipazione settoriale al mercato interno), che è a sua volta direttamente applicabile agli Stati membri dell’UE. Nel regesto il Tribunale federale indica che si tratta di una «conferma della giurisprudenza secondo cui la cosiddetta prassi Schubert non si applica nel diritto della libera circolazione tra la Svizzera e l'UE».
Sebbene nella sua sentenza del 26 novembre 2015 il Tribunale federale abbia alla fine qualificato come determinante un altro considerando, tali considerandi sono rilevanti per la Commissione, che ritiene quindi di fondamentale importanza garantire il margine di manovra del Parlamento in relazione sia all’ALC sia agli altri Accordi sul mercato interno conclusi con l’UE. Dai dibattiti condotti nella Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) nonché nella Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) è emerso che la questione dell’applicabilità della prassi Schubert si pone anche in relazione agli Accordi sul mercato interno che non concernono la stabilizzazione. Al riguardo la CET-S ha indirizzato una lettera alla CIP-S.
In merito alla questione della codifica della prassi Schubert in relazione agli Accordi sul mercato interno conclusi con l’UE, la Commissione ha sentito i professori Martin Dumermuth e Hansjörg Seiler, i quali hanno espresso valutazioni diverse (v. sopra,
n. 2.1).
4.3 Minoranza: non entrare in materia
La minoranza (Zopfi, Jositsch, Moser) non vuole entrare in materia sul progetto, che considera inutile e un segnale negativo nei confronti delle altre parti contraenti. Dato che la prassi Schubert si applica in linea di principio già oggi, non vi è necessità di agire. La flessibilità nell’applicazione da parte dei tribunali verrebbe meno a favore di una regola rigida. Il Parlamento è libero di prevedere, nel singolo caso, le disposizioni necessarie nella relativa legge. Una regola rigida e generale è inoltre un segnale difficilmente interpretabile nei confronti delle altre parti contraenti. Ciò non è nell’interesse della Svizzera quale parte contraente affidabile.
9 DTF 142 II 35 consid. 3.3; 148 II 169 consid. 5.2