Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/102: 26.425 s Iv. pa. CIP-S. Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III, progetto 2: prassi Schubert · 15 pagine

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5 Commento ai singoli articoli

L’atto mantello si prefigge di sancire la prassi Schubert a livello di legge, escludendo dall’esame in sede giudiziaria la violazione di una disposizione di determinati Accordi conclusi con l’UE, qualora il legislatore abbia derogato espressamente a tali Accordi. A tal fine, nella legge del 17 giugno 200510 sul Tribunale federale (LTF) viene previsto che, in un simile caso, la pertinente disposizione di diritto internazionale non possa essere fatta valere davanti al Tribunale federale, né possa essere da questi applicata d’ufficio. Per garantire una regolamentazione uniforme anche per le autorità inferiori del Tribunale federale, una limitazione analoga dei motivi di ricorso presenti nella LTF è altresì prevista per il procedimento cantonale, come pure nella legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), nella legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF), nel codice di procedura civile13 (CPC) e nel codice di procedura penale14 (CPP).

1. Legge sulla procedura amministrativa (PA)

Art. 49 cpv. 2

La norma proposta concretizza la limitazione dei motivi di ricorso per il Tribunale amministrativo federale (in combinato disposto con l’art. 37 LTAF). Riguardo alla limitazione dei motivi di ricorso si vedano i commenti all’articolo 98 capoverso 2 D-LTF.

2. Legge sul Tribunale federale (LTF)

Art. 98 cpv. 2

Secondo l’articolo 95 lettera b LTF, con il ricorso dinanzi al Tribunale federale è possibile far valere la violazione del diritto internazionale. Nel caso di decisioni in materia di misure cautelari, l’articolo 98 LTF limita i motivi di ricorso alla violazione di diritti costituzionali. La disposizione proposta aggiunge una seconda limitazione: la violazione di una disposizione di un Accordo di cui all’articolo 147a capoverso 2 del disegno15 di modifica della legge del 13 dicembre 200216 sul Parlamento (LParl) non potrà essere fatta valere se una legge federale deroga espressamente all’accordo in questione. L’articolo 106 capoverso 1bisD-LTF prevede inoltre che il Tribunale federale non applichi neppure d’ufficio la disposizione di diritto internazionale in questione. Ne consegue che, in caso di conflitto, il Tribunale federale non può più verificare se il primato sia da attribuire all’accordo o alla legge federale, ma può solamente appurare se la nuova limitazione dei motivi di ricorso è o non è applicabile. In caso affermativo, la violazione dell’obbligo di diritto internazionale in questione non è giustiziabile. In altre parole, la normativa proposta non definisce una preminenza in caso di conflitto tra il diritto internazionale e il diritto nazionale. Piuttosto, esclude dalla via giudiziaria la decisione del legislatore di derogare a un Accordo di cui all’articolo 147a capoverso 2 D-LParl limitando la cognizione del Tribunale federale. La

10 RS 173.110

11 RS 172.021

12 RS 173.32

13 RS 272

14 RS 312.0

15 FF 2026 616 pag. 84; FF 2026 631 pag. 3; FF 2026 633 pag. 41; FF 2026 635 pag. 2

16 RS 171.10