Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/102: 26.425 s Iv. pa. CIP-S. Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III, progetto 2: prassi Schubert · 15 pagine

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Le disposizioni proposte concretizzano la limitazione dei motivi di ricorso per l’appello e il ricorso nei processi civili. Riguardo alla limitazione dei motivi di ricorso si veda il commento all’articolo 98 capoverso 2 D-LTF.

5. Codice di procedura penale (CPP)

Art. 393 cpv. 3 e art. 398 cpv. 3bis

Le disposizioni proposte concretizzano la limitazione dei motivi di ricorso per l’appello e il ricorso nella procedura penale. Riguardo alla limitazione dei motivi di ricorso si veda il commento all’articolo 98 capoverso 2 D-LTF.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Per quanto concerne la procedura civile e la procedura penale, la normativa proposta si basa sugli articoli 122 e 123 Cost. Nell’ambito del diritto processuale pubblico, data la sua sovranità in materia di organizzazione, la Confederazione ha la competenza di disciplinare la procedura davanti alle autorità federali. Tra le normative proposte in materia di diritto procedurale pubblico, solamente l’articolo 111 capoverso 4 D-LTF non può basarsi su questa competenza, poiché tale disposizione riguarda la procedura davanti a giurisdizioni cantonali. La Confederazione può disciplinare la procedura cantonale se in un determinato ambito dispone di una competenza materiale in materia e se la normativa è necessaria per l’applicazione del diritto federale. Se la Confederazione dispone di una sufficiente competenza in materia per l’emanazione della legge federale che deroga al diritto internazionale, ha altresì la facoltà di disciplinare l’attuazione processuale di tale legge, nella misura in cui tale disciplinamento è necessario per l’attuazione del diritto federale. Dalla corrispondente competenza in materia deriva pertanto a titolo sussidiario una competenza federale per la normativa proposta secondo l’articolo 111 capoverso 4 D-LTF. Per quanto concerne il diritto procedurale pubblico, la normativa rappresenta una limitazione dell’autonomia organizzativa e procedurale cantonale (art. 47 Cost.).

Avendo validità anche per le autorità inferiori del Tribunale federale, la normativa proposta limita il diritto ad avere un giudizio da parte di un’autorità giudiziaria (art. 29a Cost.). Un aspetto critico alla luce della garanzia della via giudiziaria è il fatto che, al momento dell’emanazione della normativa proposta, non è ancora possibile stabilire se e in che misura tale garanzia sarà esposta a limitazioni. La Costituzione autorizza tuttavia il legislatore a escludere in casi eccezionali la via giudiziaria (art. 29a secondo periodo Cost.). È in particolare riconosciuto che, per motivi di divisione dei poteri, ciò può avvenire a beneficio di giudizi di valore da parte di autorità politiche. Anche nel caso presente, quando il legislatore deroghi espressamente a una disposizione di un trattato internazionale, si è di fronte a un simile giudizio di valore. La normativa proposta limita anche il compito del Tribunale federale, al quale compete valutare i ricorsi per violazione del diritto internazionale (art. 189 cpv. 1 lett. b Cost.). Il legislatore può tuttavia escludere per «determinati settori speciali» la possibilità di adire il Tribunale federale (art. 191 cpv. 3 Cost.). Una limitazione della via giudiziaria interpretata in senso stretto rispetto al catalogo di eccezioni di cui all’articolo 83 LTF – solamente nella misura in cui il legislatore lo preveda espressamente e