Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/102: 26.425 s Iv. pa. CIP-S. Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III, progetto 2: prassi Schubert · 15 pagine

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Compendio

Il presente progetto si prefigge di sancire a livello di legge la prassi Schubert stabi-

lita dal Tribunale federale, al fine di chiarire il rapporto tra le leggi federali e gli

Accordi sul mercato interno conclusi tra la Svizzera e l’UE. Le deroghe a un Ac-

cordo di cui all’articolo 147a capoverso 2 del disegno di modifica della legge del

13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl), espressamente previste in una legge fe-

derale, non potranno dunque essere esaminate in sede giudiziaria.

Situazione iniziale

Alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) sono stati sottoposti, per l’esame preliminare, diversi elementi del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Decreto federale 1 dell’oggetto 26.023 «Bilaterali III»). Tra questi rientra la trasposizione degli Accordi nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) nonché la determinazione della forma di referendum cui tale decreto deve sottostare. Sono inoltre emerse domande sull’applicazione della prassi Schubert. La CIP-S intende assicurare che le autorità incaricate dell’applicazione del diritto deroghino alla preminenza del diritto internazionale qualora il legislatore preveda espressamente una violazione degli Accordi di cui all’articolo 147a capoverso 2 D-LParl.

Contenuto del progetto

Con un atto mantello a livello di legge si intendono fugare i dubbi riguardo all’applicabilità della cosiddetta «prassi Schubert» al rapporto tra le leggi federali e gli Accordi sul mercato interno conclusi con l’UE. Il legislatore federale deve disporre a livello nazionale del margine di manovra necessario per derogare, all’occorrenza, a determinati accordi e assumersi le relative conseguenze di diritto internazionale.