Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/102: 26.425 s Iv. pa. CIP-S. Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III, progetto 2: prassi Schubert · 15 pagine
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La situazione in cui il legislatore deroga consapevolmente al diritto internazionale si può verificare, oltre che per gli Accordi di cui all’articolo 147a capoverso 2 D-LParl, anche per gli altri Accordi del pacchetto SvizzeraUE. Nel campo di applicazione della nuova normativa non rientra, insieme all’Accordo del 21 giugno 199931 sul commercio di prodotti agricoli, in particolare neppure il quinto Accordo sul mercato interno dei Bilaterali I. Gli elementi dell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli riguardanti l’accesso al mercato interno vengono integrati con il pacchetto SvizzeraUE nel nuovo Accordo in materia di sicurezza alimentare. Ne consegue che, con il pacchetto SvizzeraUE, nell’Accordo sul commercio di prodotti agricoli non vengono integrati i medesimi elementi istituzionali degli altri Accordi sul mercato interno dei Bilaterali I e tale Accordo non viene quindi menzionato nell’articolo 147a capoverso 2 D-LParl. Sembra tuttavia che si possa rinunciare ad assoggettare gli altri Accordi del pacchetto SvizzeraUE alla normativa proposta. Da un lato, i considerandi marginali del Tribunale federale di seguito menzionati, che agli occhi della Commissione generano dubbi sull’applicabilità della prassi Schubert, si riferiscono all’ALC e non agli altri Accordi del pacchetto SvizzeraUE. Oltre a ciò, gli altri Accordi del pacchetto SvizzeraUE non fondano pretese in materia di diritti umani per cui, secondo la prassi del Tribunale federale attualmente vigente, si applica senza dubbio la prassi Schubert, senza controeccezione ai sensi della prassi PKK. Per tali ragioni la Commissione ritiene che, in caso di conflitto, il Tribunale federale farà prevalere le leggi federali con cui il legislatore ha consapevolmente derogato a un Accordo del pacchetto SvizzeraUE non menzionato nell’articolo 147a capoverso 2 D-LParl.
La nuova normativa vale (in combinato disposto con l’art. 147a cpv. 2 lett. a D-LParl) anche rispetto all’ALC. In due decisioni il Tribunale federale ha lasciato intendere una preminenza incondizionata dell’intero ALC, escludendo l’applicazione della prassi Schubert agli obblighi in materia di libera circolazione delle persone32. In entrambe le decisioni i corrispondenti considerandi del Tribunale federale avevano carattere marginale («obiter dicta»). Nella DTF 142 II 35, data la mancata applicabilità diretta dell’articolo 121a Cost., il Tribunale federale non ha ravvisato l’esistenza di un conflitto normativo tra il diritto nazionale e l’ALC. La DTF 148 II 169 non riguardava l’ALC, ma il regolamento Dublino III. Di conseguenza, a oggi il Tribunale federale non ha mai dovuto prendere una decisione in un caso concreto in cui il legislatore ha voluto derogare consapevolmente all’ALC ai sensi della prassi Schubert, motivo per cui non sussiste tuttora alcuna prassi consolidata al riguardo33. Qualora un tale caso si dovesse verificare, il ricorso al Tribunale federale per violazione dell’ALC sarebbe escluso in virtù della regolamentazione proposta. Sussiste tuttavia il rischio che, in tal caso, il Tribunale federale applichi direttamente il diritto di ricorso previsto dall’articolo 11 ALC, aprendo in tal modo la via giudiziaria (al riguardo n. 5.2).
La norma presenta un chiaro rapporto con la prassi PKK del Tribunale federale. Questo aspetto è rilevante in particolare in situazioni in cui una disposizione di un Accordo di cui all’articolo 147a capoverso 2 D-LParl si sovrappone a un obbligo a tutela dei diritti umani derivante da un altro accordo. Si potrebbe pensare, per esempio, a una
31 RS 0.916.026.81
32 DTF 142 II 35 consid. 3.3; 148 II 169 consid. 5.2
33 Cfr. Simon Mazidi, «Völkerrecht und Landesrecht: Die Lösung von Normkonflikten durch Abwägung verfassungsrechtlicher Prinzipien», Zurigo/Ginevra 2026, n. marg. 1136 segg.