Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/32: Revisione parziale dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 16 pagine

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sancito nel contesto del gratuito patrocinio. È opportuno equiparare sotto ogni aspetto la procedura dinnanzi all’ufficio dello stato civile alle altre procedure cui si applica il diritto cantonale (cpv. 2).

Articolo 12 capoversi 1 e 3. Le disposizioni relative all’incasso sono interamente rette dal diritto cantonale a meno che non sia coinvolta un’autorità federale. Non appare giustificato mantenere le regole speciali attualmente in vigore per lo stato civile. L’articolo 12 capoversi 4 e 5 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm) disciplina anche gli emolumenti eventualmente da incassare.

Articolo 13. L’ufficio che rilascia il documento soggetto a emolumento riscuote il nuovo supplemento a favore della Confederazione applicabile ai documenti allestiti tramite Infostar conformemente all’allegato 4 numero 6 insieme agli altri emolumenti. Infostar includerà una funzione per contrassegnare i documenti soggetti a emolumento; in questo modo sarà possibile fatturare una volta all’anno ai Cantoni l’emolumento incassato a favore della Confederazione per i documenti allestiti tramite Infostar.

Articolo 16. Adeguare automaticamente gli emolumenti all’andamento generale dei prezzi non è pertinente; il calcolo degli emolumenti si deve basare anzitutto sul principio della copertura dei costi e di equivalenza. L’articolo va pertanto abrogato.

Nota preliminare sugli allegati. Gli allegati sono formalmente sottoposti a una revisione totale. I commenti seguenti si limitano alle disposizioni il cui contenuto è stato modificato.

3.3 Allegato 1: Prestazioni degli uffici dello stato civile

I. Divulgazione di dati dello stato civile

3.3.1 Allestimento di documenti sulla base del registro dello stato civile secondo gli articoli 47–47b OSC (n. 1 e 2)

Numero 1.1. Gli estratti del registro informatizzato dello stato civile possono essere allestiti con un onere relativamente minimo se si tratta di un documento generato automaticamente da Infostar e per il quale i dati sono già presenti nel registro informatizzato. Tuttavia, anche nel caso di un estratto del registro cartaceo, ossia di un documento per il quale i dati devono essere trasferiti manualmente dal registro cartaceo al modulo, va applicato lo stesso emolumento anche se l’onere è superiore rispetto a quello previsto per un documento generato automaticamente con i dati del registro informatizzato. Questo perché per il richiedente non fa differenza, a livello di emolumento, se il registro che contiene i dati sia cartaceo o informatizzato; in entrambi i casi riceve lo stesso documento.

Numero 1.2. La situazione è diversa per i certificati e le attestazioni scritti che non possono essere generati automaticamente da Infostar ma devono essere compilati manualmente.

L’onere richiesto per l’allestimento di simili documenti è di gran lunga maggiore e quindi andrebbe remunerato di conseguenza. In questo caso appare opportuno fissare un range di costi per poter tenere conto delle peculiarità del singolo caso.

Numero 1.3. Al certificato di famiglia o di unione domestica sarà applicato un emolumento leggermente più alto.

Numero 2. Il certificato relativo allo stato di famiglia e all’atto di famiglia registrati costituisce un caso particolare; si tratta infatti di estratti complicati la cui compilazione richiede all’ufficiale dello stato civile un onere notevole. È pertanto opportuno aumentare da 40 a 80 franchi il