Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/32: Revisione parziale dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 16 pagine
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Rapporto esplicativo
svizzero, i documenti cartacei di stato civile sono sostituiti da comunicazioni elettroniche gratuite generate automaticamente. In particolare, grazie alla prevista interfaccia con il Sistema d’informazione centrale sulla migrazione SIMIC, diversi documenti a pagamento non saranno più necessari. Anche l’atto d’origine, che spesso le autorità richiedono ancora in formato cartaceo, potrebbe essere sostituito in futuro da una comunicazione elettronica. Sulla base di queste previsioni, si parte dal presupposto che tra tre anni il supplemento a favore della Confederazione si applicherà al massimo a 500 000 documenti all’anno.
Il supplemento a favore della Confederazione potrà essere riscosso esclusivamente per i documenti allestiti tramite Infostar e rilasciati a pagamento dagli uffici dello stato civile. L’emolumento non si applica agli atti gratuiti né ai certificati e agli attestati allestiti manualmente secondo l’allegato 1 numero 1.2.
L’avamprogetto propone che il supplemento a favore della Confederazione sia incassato dai Cantoni insieme agli altri emolumenti. I documenti a pagamento allestiti tramite Infostar potrebbero essere contrassegnati e quindi conteggiati. Al termine del periodo di fatturazione (presumibilmente una volta l’anno) la Confederazione fattura ai Cantoni il numero esatto di documenti generati con Infostar per i quali è stato riscosso il supplemento a favore della Confederazione. Ovviamente detto emolumento va versato alla Confederazione soltanto se può essere effettivamente incassato; in altre parole, il rischio d’incasso è a carico della Confederazione. Pertanto, quando sono allestiti documenti di stato civile soggetti a pagamento va applicata una riduzione corrispondente. Affinché la Confederazione si faccia un’idea dell’attuale prassi e possa prevedere una soluzione che tenga conto delle circostanze, le modalità di pagamento dei Cantoni sono rilevate mediante un questionario nell’ambito della consultazione.
2.3 Verifica dei singoli emolumenti
La presente revisione fornisce inoltre l’occasione per verificare gli attuali emolumenti ed eventualmente adattare i principi su cui si fondano. A tal fine, si basa sulle seguenti linee guida:
(1) Potenziamento del principio di causalità. Chi usufruisce di una prestazione statale deve
pagarla. Nell’ambito dello stato civile, tuttavia, non vige un principio di causalità assoluto. Ad esempio, le prestazioni degli uffici dello stato civile basate su eventi naturali (nascita, decesso) non sono a pagamento. In questo caso l’aggiornamento del registro dello stato civile è gratuito, poiché risponde in larga misura all’interesse pubblico; per contro l’allestimento di documenti di stato civile aggiornati a seguito di un simile evento è richiesto tramite un’apposita domanda per cui tali prestazioni sono a pagamento (art. 2 cpv. 1 OESC).
Secondo il diritto vigente, non sono soggetti a emolumenti neanche l’aggiornamento delle decisioni giudiziarie e amministrative né la decisione relativa al riconoscimento di una decisione o atto estero concernenti lo stato civile in virtù dell’articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 19876 sul diritto internazionale privato (LDIP). Lo stesso vale attualmente per l’iscrizione di una persona straniera nel registro dello stato civile sulla base di documenti esteri. Anche in questo caso gli atti di stato civile da redigere dopo una documentazione sono già a pagamento. D’ora in poi si intende rafforzare il principio di causalità e applicare un emolumento per le prestazioni citate se l’ufficio interessato ha sostenuto un onore superiore a due ore.
Attualmente il diritto federale non prevede alcuna voce di emolumento per l’allestimento di una decisione impugnabile. Ciononostante, diversi Cantoni prelevano verosimilmente un
6 RS 291