Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/32: Revisione parziale dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 16 pagine
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Compendio
La revisione dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile intende attuare la mozione 21.3024 Ridefinire gli emolumenti per le operazioni di stato civile, depositata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, che incarica il Consiglio federale di «esaminare la struttura dei costi per le operazioni di stato civile e di definire gli emolumenti in modo tale che i Cantoni possano coprire meglio i loro costi in questo settore».
Inoltre, il Consiglio federale propone di introdurre un nuovo supplemento a favore della Confederazione da applicare ai documenti di stato civile soggetti a pagamento e con il quale coprire i costi sostenuti da quest’ultima per la messa a disposizione dell’infrastruttura informatica nel settore dello stato civile.
Situazione iniziale
La presente revisione dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC;
RS 172.042.110) si fonda sulla mozione 21.3024 Ridefinire gli emolumenti per le operazioni di stato civile, depositata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati il 22 febbraio 2021. Su raccomandazione del Consiglio federale, la mozione è stata accolta dal Parlamento. Essa incarica il Consiglio federale «di esaminare la struttura dei costi per le operazioni di stato civile e di definire gli emolumenti in modo tale che i Cantoni possano coprire meglio i loro costi in questo settore». Il Consiglio federale coglie l’occasione di questo incarico per proporre anche un nuovo supplemento a favore della Confederazione, con il quale coprire i costi sostenuti da quest’ultima per la messa a disposizione dell’infrastruttura informatica nel settore dello stato civile.
Contenuto del progetto
Con la presente revisione, il Consiglio federale propone di adeguare diversi emolumenti. In questo modo sarà possibile tenere conto maggiormente degli oneri effettivi e rafforzare il principio di causalità.