Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/32: Revisione parziale dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 16 pagine

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è stato chiaramente sottolineato che gli uffici dello stato civile operano anche nel pubblico interesse e una copertura totale dei costi non è auspicabile. Il Consiglio degli Stati l’ha sottolineato espressamente5. Anche la proposta CSC/CDDGP su cui si fonda il presente avamprogetto mira a un grado di copertura dei costi di circa il 60 per cento.

2.2 Introduzione di un nuovo supplemento per i documenti allestiti tramite Infostar

I costi in materia di stato civile sono costituiti dalle spese dei Cantoni e della Confederazione. Attualmente i Cantoni possono coprire una parte consistente delle loro spese con gli emolumenti versati dalle persone che usufruiscono delle prestazioni di stato civile, il che corrisponde al principio di causalità previsto dal diritto amministrativo. Per contro, in base alle norme vigenti, la Confederazione non ha la possibilità di farsi rimborsare tramite emolumenti le spese sostenute in particolare per la messa a disposizione del registro informatizzato dello stato civile (Infostar). Il presente avamprogetto intende eliminare questa disparità di trattamento facendo in modo che chi richiede prestazioni di stato civile versi d’ora in poi un contributo per la messa a disposizione dell’infrastruttura informatica, la quale costituisce una condizione necessaria e la componente centrale per l’erogazione di tutte le prestazioni di stato civile.

L’11 novembre 2024, la Confederazione ha messo a disposizione dei Cantoni una versione completamente rinnovata di Infostar, i cui costi annuali di esercizio ammontano attualmente ad almeno 6,5 milioni di franchi. Tali costi riguardano, da un lato, il settore Infostar presso l’UFG, ossia il supporto fornito dall’Ufficio federale dello stato civile, dall’altro i fornitori di prestazioni interni ed esterni alla Confederazione. Tra questi figurano anche gli ammortamenti calcolatori sui costi di sviluppo (costi di sviluppo considerati per «Infostar NG»: ca. 38 mio. fr.) e le spese necessarie per il continuo sviluppo di Infostar, in parte assolutamente necessario in particolare a seguito delle revisioni legislative e dei requisiti imposti dai partner collegati tramite interfaccia.

L’emolumento che i Cantoni devono versare alla Confederazione per l’utilizzo di Infostar secondo l’articolo 45a capoverso 3 CC ammonta a 600 000 franchi (art. 77 cpv. 2 dell’O. del 28 apr. 2004 sullo stato civile [OSC]). Un aumento di tale emolumento è stato espressamente respinto, poiché a suo tempo era stato negoziato con i Cantoni e rientrava in un compromesso globale che il Consiglio federale non può modificare a posteriori e in modo unilaterale senza violare la ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni secondo l’articolo 45a capoverso 2 CC.

La proposta partecipazione alle spese della Confederazione da parte di chi richiede una prestazione di stato civile mira a coprire tali spese. A tale scopo si suggerisce di introdurre un supplemento pari a 12 franchi a favore della Confederazione sui documenti allestiti tramite Infostar già oggi soggetti a pagamento. In questo modo si potrebbero incassare circa 6 milioni di franchi all’anno che coprirebbero quindi gran parte delle spese della Confederazione. Va tuttavia sottolineato che vi è una certa incertezza sui documenti che saranno ancora soggetti a pagamento. Un emolumento maggiorato comporterebbe il rischio di generare profitti illeciti a favore della Confederazione mediante il nuovo supplemento. Per questa ragione è stato previsto di monitorare regolarmente l’aspetto della copertura dei costi e, se necessario, di adeguare l’emolumento.

Attualmente sono allestiti tramite Infostar quasi 600 000 documenti a pagamento. A breve termine, tuttavia, è probabile che questo numero diminuisca, poiché in particolare a livello

5 Cfr. l’intervento del relatore della commmissione: «Votre commission rappelle aussi que les émoluments d'état civil répondent souvent à des tâches d'intérêt public et que dès lors il convient de garder une certaine réserve en matière de couverture des coûts.», Boll. Uff. 2021 S 696.