Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/32: Revisione parziale dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 16 pagine

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emolumento basandosi sul diritto cantonale amministrativo, il che, tenuto conto dell’attuale suddivisione delle competenze, può porre qualche problema. Anche in questo caso, quando l’allestimento di una decisione causa un notevole onere supplementare per l’ufficio interessato, appare opportuno fatturare tale onere alla persona che ha richiesto la decisione.

Attualmente la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni, gli effetti giuridici e l’eventuale richiesta dell’ufficio dello stato civile all’autorità di vigilanza per l’autorizzazione a ricevere la dichiarazione concernente i dati non controversi (cfr. art. 41 CC) sono comprese nei rispettivi emolumenti forfettari. Nella pratica, per contro, si verificano regolarmente casi in cui, data la natura della questione, gli uffici dello stato civile devono sostenere un onere di consulenza eccezionalmente elevato che attualmente non è compensato da un emolumento. Anche in questo caso è opportuno continuare a indennizzare fino a un certo punto l’onere di consulenza con l’emolumento forfettario e consentire la fatturazione di un supplemento in caso di onere straordinario. Quando, a causa della natura dell’operazione, l’onere della consulenza è elevato, anche l’emolumento forfettario va adeguatamente aumentato. Per contro, se alla fine l’ufficio dello stato civile non ha erogato alcuna prestazione a pagamento, la consulenza rimane gratuita. Una fatturazione solamente per la consulenza, infatti, sarebbe difficile da comprendere per l’interessato.

(2) Introduzione di un range per gli emolumenti. Allo scopo di armonizzare la riscossione de-

gli emolumenti, la vigente OESC prevede voci di emolumento fisse. Attualmente il legislatore non si avvale della possibilità prevista all’articolo 5 capoverso 3 OESC di fissare l’importo dell’emolumento, a discrezione entro un minimo e un massimo, «in funzione del tempo impiegato, della complessità e dell’importanza del caso nonché dell’interesse e della colpa dell’assoggettato». Di conseguenza, nel fissare l’emolumento non vi è alcun margine per poter tenere conto delle caratteristiche di un caso.

Per questi casi, l’avamprogetto prevede che l’emolumento sia riscosso esclusivamente in funzione del tempo impiegato, applicando una tariffa oraria di 170 franchi, e fissa un tetto massimo.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Adeguamento generale della tariffa oraria

L’avamprogetto aumenta da 150 a 170 franchi la tariffa oraria che funge da base per l’intero tariffario. Tale adeguamento si applica a tutte le disposizioni che prevedono un emolumento calcolato sull’onere.

3.2 Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Articolo 5 capoverso 3. Laddove l’ordinanza fissa un minimo e un massimo, il margine discrezionale per fissare l’importo è notevolmente ridotto e l’unico criterio determinante è il tempo impiegato. Il nuovo capoverso non tiene più conto della complessità e dell’importanza del caso e neppure dell’interesse e della colpa dell’assoggettato (v. sopra).

Articolo 8. L’attuale articolo 13 viene ora spostato e leggermente modificato. Il riferimento al gratuito patrocinio all’articolo 13 capoverso 1 lettera a OESC è molto sommario e nella pratica solleva diverse questioni. A tale riguardo vale il principio generale secondo cui quando la Confederazione non prevede un disciplinamento esaustivo, è determinante il diritto cantonale (art. 89 cpv. 1 OSC). Per eliminare le attuali incertezze, questo principio va esplicitamente