Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/32: Revisione parziale dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 16 pagine
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Rapporto esplicativo
Numero 11.3. Per le altre prestazioni dell’ufficio dello stato civile, l’avamprogetto prevede la possibilità di applicare un supplemento adeguato che, almeno in parte, sia commisurato all’onere. Finora si potevano fatturare solamente 50 franchi per testimone messo a disposizione.
Numero 11.4. Questo numero è esteso a tutte le prestazioni dell’ufficio dello stato civile.
3.3.11 Modifica, rettificazione o radiazione e nuova documentazione di dati, dovuti a colpa dell’interessato (art. 42 cpv. 1 e 43 CC; art. 29 cpv. 1 e 30 cpv. 1 OSC) (n. 12)
L’adeguamento dell’emolumento tiene conto sia della nuova tariffa pari a 85 franchi per mezz’ora sia dell’onere impiegato; al contempo deve tuttavia prevedere un tetto massimo.
3.3.12 Spostamenti (n. 13)
L’emolumento è adeguato alla nuova tariffa oraria.
3.3.13 Esame di documenti esteri e del diritto estero (incl. il rilevamento delle persone e l’aggiornamento dei dati personali) (n. 14)
I numeri 14 e 15 sono accorpati in quanto strettamente connessi. L’emolumento è riscosso in tutti i casi in cui sono esaminati e verificati documenti esteri ai fini dell’iscrizione di una persona nel registro, dell’aggiornamento dei dati personali o dell’accertamento del diritto estero.
L’adeguamento dell’emolumento tiene conto sia della nuova tariffa pari a 85 franchi per mezz’ora sia dell’onere impiegato; al contempo deve tuttavia prevedere un tetto massimo. Può essere fatturato a partire dalla prima mezz’ora e non solo dopo due ore come previsto al numero 15.
3.3.14 Consulenza e informazioni (n. 15)
Come indicato al numero 2.4, quando una consulenza comporta un onere elevato, quest’ultimo deve poter essere fatturato al costo di 85 franchi per mezz’ora se il tempo impiegato supera le due ore. Si tratta di un supplemento: se non è fatturato alcun servizio a pagamento, tale importo non può essere fatturato.
L’onere sostenuto per i numeri 14 e 15 va calcolato separatamente e non può essere cumulato. In altre parole, se l’esame dei documenti e la consulenza durano ciascuno 90 minuti, può essere fatturata solamente la prestazione di cui al numero 14.
3.3.15 Ottenimento di documenti e autenticazioni svizzeri o esteri, per incarico (n. 16)
Visto l’onere che comporta questa prestazione, l’emolumento va aumentato di conseguenza.
3.3.16 Domanda di traduzione di un atto non redatto in una lingua ufficiale della Svizzera (n. 17)
Visto l’onere che comporta questa prestazione, l’emolumento va aumentato di conseguenza.
3.3.17 Messa a disposizione di un’interprete comprese le istruzioni e il conferimento del mandato (numero 18)
Visto l’onere che comporta questa prestazione, l’emolumento va aumentato di conseguenza.