Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/32: Revisione parziale dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) · 16 pagine
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3.4.2 Decisione relativa al riconoscimento di decisioni e atti esteri
Numero 5. In molti casi la decisione relativa al riconoscimento in Svizzera di eventi di stato civile esteri causa un notevole onere per le autorità cantonali di vigilanza, poiché vanno chiarite complesse questioni materiali e giuridiche (p. es. in caso di adozione e di maternità surrogata). Anche la procedura può rivelarsi molto onerosa. Il generale aumento della mobilità della popolazione ha incrementato notevolmente il carico di lavoro delle autorità di vigilanza.
Appare pertanto opportuno rinunciare al principio della gratuità di questa procedura e applicare un emolumento almeno nei casi più onerosi. Secondo l’avamprogetto le due prime ore devono restare gratuite e solo a partire da un onere maggiore può essere applicato un emolumento. Quest’ultimo intende coprire solamente l’onere che supera le due ore (p. es. in caso di un onere di tre ore è fatturata soltanto un’ora, ossia fr. 170).
3.4.3 Altre prestazioni
Numeri 6–8. Anche in questo caso l’adeguamento dell’emolumento tiene conto sia della nuova tariffa pari a 85 franchi per mezz’ora sia dell’onere impiegato; al contempo deve tuttavia prevedere un tetto massimo. Inoltre, sono state fatte diverse modifiche redazionali.
Numero 9. Infine, l’avamprogetto prevede ora la possibilità di riscuotere un emolumento per l’emanazione di una decisione in casi speciali in cui l’ordinanza non ne prevede alcuno. Tale emolumento deve poter essere stabilito secondo le prescrizioni generali in materia.
3.5 Allegato 3: Prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero
In generale. Nella versione tedesca la nozione schweizerischen Vertretung(en) è sostituita con Schweizer Vertretung(en). Le versioni italiana e francese non subiscono modifiche.
Numero 1.2. La modifica comporta un leggero aumento dell’emolumento; in questo modo si tiene conto della nuova tariffa oraria.
Numero 3. L’emolumento per il rilascio delle dichiarazioni concernenti il cognome e il sesso è adeguato agli altri emolumenti (v. all. 1 n. 4).
3.6 Allegato 4: Prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile e del settore Infostar dell’Ufficio federale di giustizia
Titolo. Nel titolo, oltre all’UFSC, è menzionato il settore Infostar dell’Ufficio federale di giustizia (SIS), poiché in futuro anche questo settore applicherà degli emolumenti (in particolare il supplemento a favore della Confederazione per i documenti allestiti tramite Infostar secondo l’all. 4, n. 6).
Numero 6. Come riportato al numero 2.3, si prevede di introdurre un supplemento di 12 franchi a favore della Confederazione per i documenti allestiti tramite Infostar, che verrà riscosso in aggiunta su tutti i documenti a pagamento di cui all’allegato 1 numeri 1.1, 1.2 e 1.4. Il supplemento sarà incassato dall’ufficio che rilascia il documento e sarà versato alla Confederazione. L’attuale numero 6 può essere soppresso poiché gli emolumenti di incasso sono retti dalla OgeEm.
3.7 Ordinanza sullo stato civile
Articolo 70 capoverso 3. In occasione dell’ultima revisione dell’OSC si è omesso di stralciare l’autorizzazione per la celebrazione del matrimonio, un documento che oggi non esiste più. Questa svista è stata ora corretta.