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Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 17 pagine
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4I fornitori di servizi di telecomunicazione dissimulano le informazioni dai contenuti pornografici ai sensi dell’articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale segnalate loro da fedpol. I fornitori di servizi di telecomunicazione segnalano a fedpol casi sospetti di informazioni dai contenuti pornografici ai sensi dell’articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale scoperti casualmente nel quadro della loro attività o segnalati loro per scritto da terzi.
Art. 48a Resilienza delle infrastrutture di telecomunicazione e protezione
dalle minacce informatiche
1I fornitori di servizi di telecomunicazione devono adottare misure tecniche, operative e amministrative al fine di lottare contro le manipolazioni non autorizzate delle infra- strutture di telecomunicazione commesse con trasmissioni mediante telecomunica- zione, migliorare la resilienza delle infrastrutture di telecomunicazione e proteggere dalle minacce informatiche. A tale scopo sono autorizzati a deviare o impedire colle- gamenti e dissimulare informazioni.
2L’UFCOM sorveglia, rileva e valuta fattori di rischio che possono mettere a repen- taglio la resilienza delle infrastrutture di telecomunicazione o la tutela dalle minacce informatiche. In tale ambito valuta in particolare se sussiste un rischio per la sicurezza delle infrastrutture di telecomunicazione di cui all’articolo 48b.
3I fornitori di servizi di telecomunicazione devono comunicare all’UFCOM le infor- mazioni necessarie all’adempimento dei suoi compiti ai sensi del capoverso 2, inclusi i dati relativi al traffico, se ne sono in possesso. Possono collaborare fra loro e con privati riconosciuti e competenti in materia di sicurezza informatica allo scopo di con- statare e valutare rischi dovuti a minacce informatiche.
4Il Consiglio federale precisa le misure di cui al capoverso 1. Al fine di proteggere dai pericoli, prevenire i danni e ridurre i rischi, può emanare disposizioni sulla sicu- rezza delle informazioni, delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione, in particolare per quanto concerne:
a. la disponibilità;
b. l’esercizio;
c. la garanzia di infrastrutture ridondanti;
d. la segnalazione delle interferenze;
e. la tracciabilità degli incidenti;
f. la deviazione o l’impedimento delle comunicazioni e la dissimulazione delle informazioni secondo il capoverso 1.
Inserimento prima del titolo del capitolo 9
Art. 48b Sicurezza delle infrastrutture di telecomunicazione
1I fornitori di servizi di telecomunicazione devono usare infrastrutture di telecomuni- cazione che garantiscono la confidenzialità, l’integrità e la disponibilità di servizi di telecomunicazione. Le impostazioni di sicurezza devono essere configurate e attivate in maniera standardizzata e tenute aggiornate.