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Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 17 pagine

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2I fornitori registrati possono consentire l’utilizzazione delle risorse di cui al capo- verso 1 soltanto ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione che si siano prece- dentemente registrati.

3L’UFCOM può registrare altri fornitori di servizi di telecomunicazione che, nel set- tore delle telecomunicazioni, offrono prestazioni di importanza significativa sotto il profilo tecnico o economico. Può anche registrare proprietari e gestori di impianti di telecomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione e proprietari di ca- nalizzazioni di cavi che essi mettono a disposizione di terzi in Svizzera.

4Stila una lista dei fornitori, proprietari e gestori registrati, inclusi i proprietari e ge- stori di cui all’articolo 4a, nonché della loro offerta di servizi o impianti di telecomu- nicazione; può pubblicare tale lista.

5Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla registrazione; può prevedere eccezioni alla registrazione ai sensi del capoverso 1 in caso la fornitura di servizi di telecomunicazione sia limitata a livello temporale o geografico.

Art. 4a° Obbligo di annuncio

1I proprietari o i gestori di impianti di telecomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione che utilizzano tali impianti per collegare edifici devono annun- ciarsi presso l’UFCOM. L’UFCOM registra i proprietari e gli esercenti annunciati.

2Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi all’annuncio.

Art. 6a Blocco dell’accesso a telefonia e Internet

1I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l’accesso alla telefonia e a Inter- net delle persone:

a. che, nei confronti del fornitore:

1. hanno usato un’identità fittizia,

2. hanno usato l’identità di una persona che non ha voluto stipulare un con- tratto con il fornitore;

b. che hanno presentato al fornitore un documento d’identità non conforme ai requisiti della legge federale del 18 marzo 20164 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT);

c. qualora, per motivi tecnici o giuridici, non sia stata effettuata la trasmissione alle autorità competenti in Svizzera del documento con cui la persona ha di- mostrato la propria identità nei confronti del fornitore all’estero.

2Le autorità competenti assicurano che rinunceranno a un blocco se vengono a cono- scenza del fatto che l’accesso Internet o telefonico in questione è oggetto di un man- dato di sorveglianza da parte del Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (Servizio SCPT). In tali casi viene consultato il Servizio SCPT.