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Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 17 pagine

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Allegato (n. II)

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 24 giugno 190210 sugli impianti elettrici è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1, 2 lett. d nonché 2bis– 2ter

1Il Consiglio federale emana prescrizioni per ovviare ai pericoli, ai danni e alle inter- ferenze che risultano dagli impianti a corrente forte e a corrente debole.

2Il Consiglio federale regola:

d. la protezione del traffico delle telecomunicazioni e della radiodiffusione nonché degli impianti a corrente forte e a corrente debole dalle perturbazioni elettromagnetiche; in particolare, può stabilire le esigenze di base in materia di compatibilità elettromagnetica degli impianti a corrente forte e a corrente debole.

2bisNell’emanare le prescrizioni di cui al capoverso 2 lettera d, tiene conto dei regola- menti internazionali riconosciuti.

2terPuò incaricare l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) di emanare pre- scrizioni tecniche e amministrative. L’UFCOM può elaborare o definire esso stesso norme tecniche il cui rispetto presuppone che le esigenze fondamentali siano adem- piute, oppure dichiarare giuridicamente vincolanti norme tecniche, atti giuridici dell’Unione europea o altre disposizioni. Nel farlo, tiene conto delle norme interna- zionali.

Art. 21 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2

1Il controllo sull’esecuzione delle prescrizioni menzionate all’articolo 3 capoverso 2 lettere a–c è affidato:

2Il controllo sull’esecuzione delle prescrizioni menzionate all’articolo 3 capoversi 2 lettera d, 2bise 2terè affidato all’UFCOM.

Art. 22

Al posto delle due istanze di controllo secondo l’articolo 21 capoverso 1 il Consiglio federale può istituire un ispettorato unico.