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Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 17 pagine
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2Gli elementi critici dell’infrastruttura di telecomunicazione di un fornitore di servizi di telecomunicazione devono provenire da produttori diversi, fra cui almeno uno deve avere sede in uno Stato la cui legislazione consente una tutela dei dati adeguata. Il Consiglio federale disciplina i dettagli; può stabilire categorie, quote e percentuali minime.
3Se l’UFCOM constata un rischio fondato per la sicurezza, vieta ai fornitori di servizi di telecomunicazione di mettere in servizio gli elementi interessati. Pubblica una lista degli elementi vietati. Può disporre la messa fuori servizio o rimozione degli elementi vietati. Per quanto riguarda gli elementi rilevanti ai fini della sorveglianza delle tele- comunicazioni secondo la LSCPT8, l’UFCOM si consulta preventivamente con il Ser- vizio SCPT.
Art. 48c Misure concernenti le infrastrutture di telecomunicazione in caso di
rischi geopolitici
1Il Consiglio federale può vietare ai fornitori di servizi di telecomunicazione l’acqui- sto, la messa in servizio e l’esercizio di elementi dell’infrastruttura di telecomunica- zione provenienti da fabbricanti che rappresentano un rischio geopolitico per la Sviz- zera o che si trovano in possesso, sotto il controllo o l’influenza di uno Stato estero che rappresenta un rischio geopolitico per la Svizzera.
2Nella valutazione del rischio geopolitico tiene conto della sicurezza interna ed esterna e della tutela della piazza lavorativa, economica e finanziaria della Svizzera, considerando:
a. le sanzioni imposte direttamente o indirettamente ai produttori ai sensi della legge del 22 marzo 20029 sugli embarghi;
b. le dipendenze sul piano economico, tecnologico e della sicurezza in rela- zione al produttore o alla catena di approvvigionamento;
c. la situazione di rischio rilevante per la sicurezza causata da attacchi infor- matici, sabotaggi e attività dei servizi di informazione;
d. la minaccia di sanzioni o embarghi che metterebbero a repentaglio la sicu- rezza o l’economia della Svizzera.
3Il Consiglio federale può obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a ri- muovere dalla loro infrastruttura di rete elementi provenienti da fabbricanti ai sensi del capoverso 1. Nel farlo tiene conto delle ripercussioni finanziarie.
Art. 48d Trattamento dei dati e collaborazione
1L’UFCOM è autorizzato, ai fini dell’adempimento dei compiti di cui agli articoli 48a e 48b, ad effettuare profilazioni, se necessario anche all’insaputa delle persone inte- ressate, e a trattare in tale contesto i seguenti dati degni di particolare protezione:
a. dati biometrici che consentono di identificare in maniera univoca una persona fisica;
b. dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa o penale.
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