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Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 17 pagine
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a. dati biometrici che consentono di identificare in maniera univoca una persona fisica;
b. dati relativi a perseguimenti o sanzioni di natura amministrativa o penale.
2Possono comunicare tali dati e i risultati delle profilazioni alle autorità svizzere re- sponsabili della protezione dalle minacce informatiche e ad altri organi pubblici e privati riconosciuti nel campo della sicurezza informatica, a condizione che tali au- torità dispongano di una base legale corrispondente nell’ambito dell’adempimento di compiti nel settore della protezione dalle minacce informatiche.
3Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi all’elaborazione di dati personali degni di particolare protezione e allo svolgimento di profilazioni.
4Gli articoli 13a e 13b sono applicabili all’elaborazione di tali dati e alla loro tra- smissione ad autorità svizzere o estere.
Art. 32a Divieto di impianti di radiocomunicazione nonché altri impianti e
dispositivi che provocano interferenze
1Sono vietati la fabbricazione, l’importazione, l’offerta, la messa a disposizione sul mercato, il possesso, la messa in servizio, l’installazione nonché l’esercizio di im- pianti radio o di altri impianti e dispositivi destinati a interferire nel traffico delle te- lecomunicazioni o nella radiodiffusione oppure a impedirli.
2Sono considerati impianti e dispositivi che provocano interferenze anche:
a. dispositivi volti a disattivare impianti di telecomunicazione o impianti a cor- rente forte e a corrente debole per mezzo di onde elettromagnetiche;
b. impianti di telecomunicazione volti a impedire il traffico delle telecomunica- zioni di terzi per scopi diversi da quelli di protezione.
3Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica agli impianti e dispositivi utilizzati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica. È fatto salvo l’articolo 32b.
Art. 32b Impianti di telecomunicazione e altri impianti e dispositivi destinati
a garantire la sicurezza pubblica
1Il Consiglio federale disciplina l’importazione, l’offerta, la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomuni- cazione nonché di altri impianti e dispositivi ai sensi dell’articolo 32a che le autorità seguenti devono impiegare per garantire la sicurezza pubblica.
2Le seguenti autorità possono installare, mettere in servizio o esercitare un impianto di telecomunicazione che provoca interferenze, per gli scopi qui indicati:
a. le autorità di polizia, di perseguimento penale e di esecuzione delle pene: per garantire la sicurezza pubblica e l’amministrazione della giustizia penale;
b. il Servizio delle attività informative della Confederazione: per garantire la protezione e la sicurezza dei propri collaboratori, delle proprie informazioni e dei propri impianti;
c. l’esercito: per garantire la difesa del Paese;