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Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 17 pagine
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2L’UFCOM può comunicare tali dati e i risultati delle profilazioni alle autorità sviz- zere responsabili della protezione dalle minacce informatiche e ad altri organi privati e pubblici riconosciuti nel campo della sicurezza informatica ai sensi dell’articolo 29, a condizione che tali autorità dispongano di una relativa base giuridica nell’ambito dell’adempimento dei compiti di protezione dalle minacce informatiche.
3I fornitori di servizi di telecomunicazione possono collaborare fra loro e con organi privati e pubblici riconosciuti in materia di sicurezza informatica ai sensi dell’arti- colo 29 allo scopo di constatare e valutare i rischi rappresentati dalle minacce infor- matiche.
4Il Consiglio federale disciplina i dettagli del trattamento di dati personali degni di particolare protezione nonché dello svolgimento di profilazioni.
5Gli articoli 13a e 13b sono applicabili al trattamento di tali dati da parte dell’UFCOM e alla loro fornitura ad autorità svizzere o estere.
Art. 52 cpv. 1 lett. g–j
1È punito con una multa sino a 100 000 franchi chiunque:
g. fabbrica, importa, offre, mette a disposizione sul mercato, possiede, mette in servizio, installa o esercita impianti di telecomunicazione o altri impianti e dispositivi destinati a interferire nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodiffusione o a impedirli.
h. rende inoperanti, mediante onde elettromagnetiche, impianti di radiocomu- nicazione o impianti a corrente forte e a corrente debole;
i. impedisce le telecomunicazioni di terzi per scopi diversi da quelli di pro- tezione;
j. installa o esercita impianti di telecomunicazione con l’obiettivo di interfe- rire nel traffico delle telecomunicazioni e nella radiodiffusione o di impe- dirli.
Titolo prima dell’art. 58
Capitolo 11: Strumenti di vigilanza e sanzioni amministrative
Art. 59 cpv. 2 e 2bislett. e
2Sono tenute a comunicare regolarmente all’UFCOM le informazioni necessarie all’allestimento di una statistica della Confederazione sulle telecomunicazioni.
2bisI dati raccolti o comunicati a scopi statistici possono essere utilizzati per altri scopi unicamente se:
e. ciò è necessario per aggiornare le informazioni riportate nella lista delle re- gistrazioni ai sensi degli articoli 4 e 4a.