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Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 17 pagine

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Art. 6b Blocco di numeri di telefono e nomi di dominio

1In caso vi sia il sospetto fondato di possibile truffa ai sensi dell’articolo 146 del Co- dice penale5 (CP), i fornitori di servizi di telecomunicazione, su segnalazione dell’Uf- ficio federale di polizia (fedpol), devono bloccare il numero di telefono svizzero in questione; il blocco può durare al massimo cinque giorni.

2Il capoverso 1 si applica anche ai gestori del registro di un dominio nell’ambito del blocco di un nome di dominio di secondo livello, cui sottostà un dominio Internet la cui gestione è di competenza della Svizzera.

3L’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) sostiene fedpol nella valutazione dei presupposti di cui ai capoversi 1 e 2 e a tale scopo mette a disposizione informazioni tratte da notifiche ai sensi dell’articolo 73b della legge federale del 18 dicembre 20206 sulla sicurezza delle informazioni.

4Il Ministero pubblico o il tribunale competente possono ordinare che il numero di telefono o il nome di dominio rimanga bloccato fino al termine di un procedimento penale.

5In caso di blocco di numeri di telefono, l’autorità competente provvede affinché nes- sun blocco avvenga qualora essa sia a conoscenza del fatto che tale numero è oggetto di un mandato di sorveglianza emesso dal Servizio SCPT. In tali casi viene consultato il Servizio SCPT.

Art. 13 cpv. 1 e 3

1Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l’UFCOM comunica quanto segue alla persona che ha richiesto informazioni:

a. nome e indirizzo:

1. dei fornitori, proprietari ed esercenti registrati,

2. dei fornitori di servizi a valore aggiunto;

b. quali servizi i fornitori, proprietari ed esercenti offrono;

c. i perseguimenti e le sanzioni di natura amministrativa e penale di cui sono oggetto nel settore delle telecomunicazioni.

3Abrogato

Art. 13a cpv. 1

1La ComCom, l’UFCOM e gli incaricati ai sensi degli articoli 12c, 20b, 28a e 58 capoverso 1 possono elaborare dati personali, inclusi i dati su perseguimenti e san- zioni di natura amministrativa e penale nel settore delle telecomunicazioni, ove sia necessario all’adempimento dei loro compiti ai sensi della presente legge.

5 RS 311.0

6 RS 128