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Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 17 pagine

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4L’UFCOM disciplina i dettagli relativi all’obbligo di mettere a disposizione infor- mazioni su richiesta.

Art. 34b

Art. 34a secondo il diritto vigente

Art. 34b

Gli articoli 13 e 13b sono applicabili al trattamento di dati personali da parte dell’UFCOM, inclusi dati in merito a procedure e sanzioni di diritto amministrativo e penale nel settore delle telecomunicazioni necessari all’adempimento dei compiti dell’Ufficio ai sensi degli articoli 31–34a, nonché applicabili alla fornitura di tali dati ad autorità svizzere o estere.

Art. 35b cpv. 6

6L’UFCOM disciplina i dettagli tecnici della coutenza. Può emanare prescrizioni tec- niche e amministrative relative alla costruzione e all’installazione di impianti interni agli edifici, nella misura in cui ciò sia necessario e ragionevole per garantire un ac- cesso sicuro, senza interferenze e non discriminatorio ai servizi di telecomunicazione pubblici.

Art. 46 cpv. 2

2Dopo aver ponderato gli interessi della popolazione, delle persone chiamate e di quelle che chiamano, nonché dei fornitori e tenendo conto degli sviluppi tecnici e dell’armonizzazione internazionale, può definire eccezioni e, per i collegamenti di rete fissa della polizia, dei pompieri, dei servizi sanitari e di salvataggio nonché dei servizi di assistenza e consulenza, prevedere di rimuovere la soppressione del numero chiamante anche senza il consenso esplicito delle persone che effettuano la chiamata.

Art. 46a Protezione dei bambini e degli adolescenti

1I fornitori di servizi d’accesso a Internet devono consigliare i loro clienti sulle pos- sibili misure in materia di protezione dei bambini e degli adolescenti e offrire loro mezzi con cui proteggere in maniera efficace i bambini e gli adolescenti dai contenuti pornografici.

2Il Consiglio federale può emanare disposizioni ulteriori volte a proteggere i bambini e gli adolescenti dai pericoli derivanti dall’uso dei servizi di telecomunicazione.

3Allo scopo di cancellare tempestivamente e su scala globale informazioni dai conte- nuti pornografici ai sensi dell’articolo 197 capoversi 4 e 5 del Codice penale7, l’UFCOM, fedpol e i servizi cantonali competenti coordinano misure adeguate. Pos- sono sostenere e far capo a servizi di segnalazione gestiti da terzi nonché ad autorità all’estero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

7 RS 311.0