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Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 17 pagine

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Art. 13b Rubrica nonché cpv. 1–2bise 4

Assistenza amministrativa e giudiziaria

1La ComCom, l’UFCOM e gli incaricati ai sensi degli articoli 12c, 20b, 28a e 58 capoverso 1 comunicano alle autorità svizzere i dati personali di cui queste necessi- tano per l’adempimento dei loro compiti legali. Possono comunicare dati in merito a procedure amministrative e penali o sanzioni nel settore delle telecomunicazioni se le autorità dispongono di una base giuridica che consente loro di elaborare tali dati.

2Possono comunicare ad autorità estere dati di cui esse necessitano a fini di sorve- glianza sui fornitori di servizi di telecomunicazione, compresi dati relativi a procedi- menti amministrativi e penali o sanzioni nel settore delle telecomunicazioni. Tale co- municazione è ammessa soltanto se l’autorità estera è vincolata al segreto d’ufficio o al segreto professionale ai sensi del diritto vigente nel proprio Paese.

2bisAi fini della comunicazione ai sensi del capoverso 2 occorre o la previa approva- zione della ComCom o dell’UFCOM o di un incaricato ai sensi dell’articolo 12c, 20b, 28a o 58 capoverso 1 o che tale comunicazione sia prevista in un trattato internazio- nale.

4Le autorità svizzere forniscono alla ComCom, all’UFCOM e agli incaricati ai sensi degli articoli 12c, 20b, 28a e 58 capoverso 1 i dati necessari all’esecuzione della legi- slazione sulle telecomunicazioni, inclusi i dati in merito a procedimenti amministrativi e penali o sanzioni nel settore delle telecomunicazioni.

Art. 13c Elaborazione e comunicazione di dati di persone giuridiche

1Gli articoli 13a e 13b si applicano anche all’elaborazione e alla comunicazione di dati di persone giuridiche.

2La ComCom, l’UFCOM e gli incaricati di cui agli articoli 12c, 20b, 28a e 58 capo- verso 1 possono elaborare dati relativi a segreti professionali, d’affari e di fabbrica- zione ai fini dell’esecuzione della legislazione sulle telecomunicazioni.

Titolo prima dell’art. 20

Sezione 3: Comunicazione d’emergenza

Art. 20 Principi

1I fornitori del servizio telefonico pubblico devono garantire che la comunicazione fra gli utenti e le centrali gestite dai servizi d’emergenza e dai servizi di assistenza e consulenza (comunicazione d’emergenza) sia possibile in ogni momento.

2A tal fine devono in particolare assicurare l’istradamento, la localizzazione e la ri- dondanza (soluzione di ripiego minima).

3Tenendo conto degli interessi della popolazione e dei fornitori nonché dell’evolu- zione tecnica e dell’armonizzazione internazionale, il Consiglio federale può: