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Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 17 pagine
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a. estendere gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 ai fornitori di altri servizi di telecomunicazione, a condizione che i servizi siano accessibili al pubblico e siano usati in maniera diffusa;
b. prevedere eccezioni agli obblighi di cui al capoverso 2;
c. prevedere che le funzioni di localizzazione dei terminali possano essere uti- lizzate senza l’espresso consenso dell’utente.
Art. 20a Compiti sistemici
1La comunicazione d’emergenza deve essere assicurata con i compiti subordinati seguenti (compiti sistemici) da parte di uno o più fornitori:
a. esercizio di una rete disponibile in qualsiasi momento che serve esclusiva- mente alla comunicazione d’emergenza;
b. funzionamento ridondante di tutta la rete conformemente alla lettera a o parti di essa ad opera di un fornitore secondario;
c. esercizio di un servizio di localizzazione
d. gestione di un organismo di coordinamento centrale, sempre disponibile in caso di problemi acuti legati alla comunicazione di emergenza;
e. gestione di una piattaforma di test e d’integrazione che consente lo svolgi- mento di test end-to-end;
f. rilevamento di dati per verificare l’adempimento dei requisiti in materia di qualità.
2Per garantire la comunicazione d’emergenza, i fornitori che vi sottostanno sono te- nuti ad attenersi ai requisiti tecnici che risultano dai compiti sistemici.
3L’UFCOM emana le prescrizioni tecniche e amministrative concernenti i compiti sistemici e stabilisce i requisiti che i fornitori assoggettati devono adempiere per ga- rantire la disponibilità dei compiti sistemici.
Art. 20b Obbligo di garantire compiti sistemici
1Qualora l’UFCOM constati che uno o più compiti sistemici non sono garantiti, può obbligare uno o più fornitori a garantirne la disponibilità.
2Se per un compito sistemico vi sono vari fornitori possibili, l’UFCOM svolge una procedura di gara o mediante invito. Non si applica il diritto in materia di appalti pub- blici.
3L’UFCOM può designare un fornitore senza svolgere una procedura di gara o me- diante invito se è adempiuto uno dei presupposti seguenti:
a. a causa dell’urgenza, non è possibile svolgere una procedura di gara o me- diante invito.
b. è stata condotta un’indagine di mercato che dimostra che una procedura di gara non può svolgersi in condizioni di concorrenza.
c. è stata condotta una procedura di gara ma non è pervenuta alcuna offerta che soddisfi i requisiti.