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Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 17 pagine

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Art. 20c Assunzione dei costi

1I fornitori tenuti a garantire la comunicazione d’emergenza si assumono i costi im- putabili ai compiti sistemici.

2Gli utenti della piattaforma di test e d’integrazione ai sensi dell’articolo 20a capo- verso 1 lettera e si assumono una parte adeguata dei costi imputabili all’utilizzo di tale piattaforma.

Art. 20d Test end-to-end

I test end-to-end dell’accesso alla comunicazione d’emergenza vanno effettuati sulla piattaforma di test e d’integrazione ai sensi dell’articolo 20a capoverso 1 lettera e, e vanno coordinati tramite l’organismo di coordinamento ai sensi dell’articolo 20a ca- poverso 1 lettera d.

Art. 20e Tutela dell’integrità della comunicazione d’emergenza

1I fornitori di servizi di telecomunicazione tenuti a garantire la comunicazione d’emergenza adottano misure a tutela dell’integrità della comunicazione d’emer- genza.

2Nel farlo, si fondano in particolare sulle indicazioni dell’organismo di coordina- mento ai sensi dell’articolo 20a lettera d. I fornitori adottano le misure immediata- mente e per tutto il tempo necessario.

3Possono escludere gli utenti dalla rete allo scopo di cui al capoverso 1.

4Il Consiglio federale stabilisce le misure tecniche e organizzative che i fornitori di cui al capoverso 1 devono adottare.

Titolo prima dell’art. 21

Sezione 3a: Obblighi derivanti dalla fornitura di determinati servizi

Art. 29

1I titolari di elementi d’indirizzo e gli incaricati ai sensi dell’articolo 28a sono tenuti a fornire alle autorità competenti le informazioni necessarie alla gestione degli ele- menti di indirizzo attribuiti.

2Gli organi privati e pubblici riconosciuti e responsabili in materia di sicurezza in- formatica possono collaborare fra loro e con gli incaricati di cui all’articolo 28a per constatare e valutare i rischi derivanti da minacce informatiche.

3Il Consiglio federale determina i criteri per il riconoscimento degli organi privati e pubblici.

Art. 30a Elaborazione dei dati nonché assistenza amministrativa e giudiziaria

1L’UFCOM e gli incaricati di cui all’articolo 28a sono autorizzati a condurre profila- zioni al fine di adempiere i compiti di cui all’articolo 28d lettera a e di attuare l’arti- colo 28e lettera c, se necessario anche all’insaputa delle persone che ne sono oggetto, elaborando i seguenti dati personali degni di particolare protezione: