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Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 17 pagine
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d. le autorità competenti: per le ricerche d’emergenza e le ricerche di persone condannate.
3Chi offre tali impianti e dispositivi o li mette a disposizione sul mercato deve mettere a disposizione dell’UFCOM tutte le informazioni di cui quest’ultimo necessita. Le informazioni messe a disposizione, gli impianti e i dispositivi in questione nonché le informazioni sulle autorità che utilizzano tali impianti e dispositivi, sono classificate dall’UFCOM come «confidenziali».
Art. 34 Interferenze
1È vietato installare o esercitare impianti di telecomunicazione con l’obiettivo di in- terferire nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodiffusione o di impedire tale traffico.
2Se un impianto di telecomunicazione o un impianto a corrente forte o a corrente debole interferisce con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione, l’UFCOM può obbligare l’esercente a modificarlo a proprie spese o a sospenderne l’esercizio, anche se l’impianto è conforme alle disposizioni relative all’importazione, all’offerta, alla messa a disposizione sul mercato, alla messa in servizio, all’installa- zione e all’esercizio.
3L’UFCOM può limitare o vietare l’offerta e la messa a disposizione sul mercato di impianti di radiocomunicazione se gli impianti causano o possono causare interfe- renze con le applicazioni dello spettro radio che richiedono una maggiore protezione. Ciò vale anche se gli impianti di radiocomunicazione sono conformi alle prescrizioni relative alla fornitura e alla messa a disposizione sul mercato.
4Se interferenze lecite ai sensi dell’articolo 32b ledono eccessivamente altri interessi pubblici o interessi di terzi è applicabile il capoverso 2.
Art. 34a Localizzazione di interferenze
1Per determinare la fonte delle interferenze con il traffico delle telecomunicazioni, con la radiodiffusione o con un impianto a corrente forte o a corrente debole, l’UFCOM deve avere accesso a tutti gli impianti di telecomunicazione nonché agli impianti a corrente forte e a corrente debole. Su richiesta, i fornitori, proprietari ed esercenti di impianti di telecomunicazione destinati alla fornitura di servizi di teleco- municazione devono mettere a disposizione dell’UFCOM la totalità delle informa- zioni tecniche rilevanti concernenti il lasso temporale determinante, in particolare in merito alle caratteristiche di emissione e alle impostazioni di emissione dell’impianto radio in questione.
2L’UFCOM può rilevare automaticamente a livello ottico i veicoli nei quali viene individuato un segnale di disturbo, al fine di identificarli e, se necessario, fermarli e controllarli. I dati così raccolti sono cancellati immediatamente, a meno che non siano necessari come mezzi di prova.
3Il Consiglio federale disciplina i dettagli concernenti il sistema da acquisire per il rilevamento ottico automatizzato e i presupposti in materia di anonimizzazione e sta- bilisce la durata di conservazione per i dati necessari come mezzi di prova.