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Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 17 pagine

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2La presente legge intende in particolare:

b. assicurare un traffico delle telecomunicazioni esente da interferenze, sicuro e rispettoso dei diritti della personalità e della proprietà immateriale e proteg- gere dalle minacce informatiche;

f. garantire la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture di telecomunicazione.

Art. 3 lett. d

Nella presente legge s’intende per:

d. Impianti di telecomunicazione: apparecchi, compresi i loro software, linee o dispositivi previsti o impiegati per la trasmissione di informazioni mediante telecomunicazione;

Inserire prima del titolo del capitolo 2

Art. 3a Diritti e obblighi di proprietari e gestori di impianti di

telecomunicazione o canalizzazioni di cavi

1I diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione di cui agli arti- coli 35–37 sono applicabili per analogia anche ai:

a. proprietari o gestori di impianti di telecomunicazione per la fornitura di ser- vizi di telecomunicazione che mettono tali impianti a disposizione di terzi o intendono farlo;

b. proprietari di canalizzazioni di cavi che le mettono a disposizione di terzi o intendono farlo.

2Nella misura in cui è necessario ai fini di una concorrenza efficace nella fornitura di servizi di telecomunicazione, il Consiglio federale può prevedere che altre disposi- zioni della presente legge che disciplinano i diritti e gli obblighi dei fornitori di servizi di telecomunicazione siano applicabili per analogia anche ai proprietari e gestori di impianti di telecomunicazione o canalizzazioni di cavi ai sensi del capoverso 1.

Art. 3b

Art. 3a secondo il diritto vigente

Art. 4 Registrazione

1L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) registra i fornitori di servizi di telecomunicazione che utilizzano una delle risorse seguenti per la fornitura di tali ser- vizi:

a. radiofrequenze la cui utilizzazione è sottoposta a concessione;

b. elementi d’indirizzo gestiti a livello nazionale.