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Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 17 pagine
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Art. 59a Atlante nazionale della banda larga
1I fornitori di servizi di telecomunicazione e i proprietari e operatori soggetti all’ob- bligo di annuncio ai sensi dell’articolo 4a devono comunicare all’UFCOM i dati sul collegamento degli edifici tramite impianti di telecomunicazione.
2L’UFCOM utilizza i dati per realizzare e pubblicare un Atlante nazionale della banda larga.
3Può anche pubblicare i dati in un’altra forma.
4Il Consiglio federale definisce i dati da fornire.
II
La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
III
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.