Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/55: Modifica della legge federale sulle lingue · 21 pagine

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a intervenire in loro vece15. La Confederazione dispone così di una competenza sussidiaria in ambito scolastico nel caso in cui i Cantoni vengano meno al mandato costituzionale di armonizzare il settore scolastico.

Nel quadro della Strategia linguistica 2004, i Cantoni hanno adottato una soluzione nazionale per armonizzare l’insegnamento delle lingue, che è stata successivamente recepita nel concordato HarmoS (art. 4). Con questo Concordato i Cantoni hanno adempiuto il mandato costituzionale di coordinamento. L’articolo 4 HarmoS è tuttavia vincolante unicamente per i Cantoni firmatari, e nessun Cantone è obbligato ad aderire al Concordato. Un Cantone che non vi aderisce può adempiere l’obbligo di armonizzare i settori chiave definiti dalla Costituzione federale soltanto se fonda il proprio disciplinamento sulla soluzione elaborata in comune e sancita nel Concordato. Di fatto, un singolo Cantone non può né definire per se stesso il grado di armonizzazione né esimersi dall’obbligo di armonizzare l’insegnamento scolastico. Se un Cantone decidesse di non attenersi alla soluzione concordata, il mandato di armonizzare l’insegnamento scolastico non potrebbe più essere adempiuto e quindi subentrerebbe la competenza d’intervento sussidiaria della Confederazione16.

Al numero 1.1.2 è illustrato lo stato di attuazione del concordato HarmoS nei Cantoni. I progressi strutturali e materiali compiuti dai Cantoni nell’armonizzazione della scuola sono notevoli. Fa tuttavia eccezione l’insegnamento delle lingue straniere. La Strategia linguistica 2004 e la soluzione HarmoS sono attuate in 25 Cantoni. Tuttavia, le discussioni in corso e le decisioni preliminari prese in diversi Cantoni della Svizzera tedesca fanno temere una mancata armonizzazione.

Se questi sviluppi dovessero confermarsi o consolidarsi dopo la conclusione della consultazione e se dovessero essere prese decisioni che prevedono la soppressione dell’insegnamento di una seconda lingua nazionale nella scuola elementare, in virtù dell’articolo 62 capoverso 4 Cost. il Consiglio federale non sarebbe soltanto autorizzato, ma addirittura obbligato a intervenire. Questo obbligo non lascia alla Confederazione – in caso di fallimento degli sforzi di armonizzazione dei Cantoni – alcun margine di ponderazione sulla proporzionalità dell’intervento. Stabilendo all’articolo 62 capoverso 4 Cost. l’obbligo di intervenire, il legislatore costituzionale si è già espresso sulla questione della proporzionalità. Questo perché già allora era consapevole che il discostamento di un solo Cantone, anche di uno demograficamente piccolo, avrebbe rimesso in questione lo spazio formativo svizzero e la responsabilità comune di Confederazione e Cantoni in questo ambito. Per l’insegnamento delle lingue, che costituisce un elemento fondamentale per l’identità e la coesione sociale della Svizzera, il discostamento anche di un solo Cantone avrebbe ripercussioni considerevoli sugli sforzi di armonizzazione della scuola dell’obbligo.

15 Bernhard Ehrenzeller, St. Galler Kommentar zu Art. 62, Zurigo / San Gallo 2014, n. marg. 59.

16 Secondo Bernhard Waldmann, Besteht eine Bundeskompetenz zur Regelung des Fremdsprachenunterrichts?, in: Newsletter des Instituts für Föderalismus 1/2015, pag. 7), l’art. 62 cpv. 4 Cost. non statuisce un obbligo giuridico per i Cantoni di armonizzare l’insegnamento scolastico, ma soltanto un dovere. Senza entrare nel merito della questione, è tuttavia incontestato che la Costituzione federale obbliga la Confederazione a intervenire in caso di non armonizzazione e ad assicurare l’armonizzazione mediante prescrizioni federali.