Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/55: Modifica della legge federale sulle lingue · 21 pagine
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La revisione costituzionale del 2006 crea uno «spazio formativo» omogeneo
Le disposizioni ridefinite nella modifica costituzionale del 2006 creano uno «spazio formativo svizzero» omogeneo (art. 61a Cost.) che garantisce un’elevata qualità della formazione rendendo permeabile il sistema e favorendo la mobilità della popolazione. Le nuove disposizioni costituzionali definiscono i parametri fondamentali che devono essere armonizzati in tutta la Svizzera e stabiliscono come raggiungere tale obiettivo.
La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme, nell’ambito delle rispettive competenze, a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero (art. 61a cpv. 1 Cost.). Spetta ai Cantoni a compiere sforzi di coordinamento per armonizzare a livello nazionale il settore scolastico per quanto riguarda l’età d’inizio della scolarità e la scuola dell’obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall’una all’altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi. Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un’armonizzazione, la Confederazione emana le norme necessarie (art. 62 cpv. 4 Cost.).
I Cantoni hanno concretizzato il mandato costituzionale con l’Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS)4 di 2007, il quale definisce le modalità di attuazione del mandato di armonizzazione. Il concordato HarmoS contiene disposizioni in merito alla durata e agli obiettivi dei livelli di formazione, all’insegnamento delle lingue, ai blocchi orari e alle strutture diurne.
I principi della Strategia linguistica del 2004 integrati nel concordato HarmoS
L’insegnamento delle lingue è disciplinato all’articolo 4 del concordato HarmoS e si fonda sui principi della Strategia linguistica del 2004:
1La prima lingua straniera è insegnata al più tardi a partire dal 3° anno di scuola (Harmos 5)5 e la seconda al più tardi a partire dal 5° anno (Harmos 7), ritenuto che la durata dei gradi scolastici è conforme a quanto stabilito dall’articolo 6. Una delle due lingue straniere è una seconda lingua nazionale e il suo insegnamento comprende una dimensione culturale; l’altra è l’inglese. Le competenze previste per queste due lingue al termine della scuola obbligatoria sono equivalenti. I Cantoni dei Grigioni e del Ticino, nella misura in cui prevedono pure l’insegnamento obbligatorio di una terza lingua nazionale, possono derogare alla presente disposizione per quanto concerne gli anni di scolarità stabiliti per l’introduzione delle lingue straniere.
2Un’offerta appropriata d’insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale è proposta durante la scuola obbligatoria.
4 Accordo intercantonale del 14 giugno 2007 sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS). Commento. Istoriato e prospettive. Strumenti. Berna 2011.
5 L’articolo 6 del concordato HarmoS stabilisce i parametri strutturali della scuola dell’obbligo: il livello elementare dura otto anni (scuola dell’infanzia e ciclo di entrata compresi); il livello secondario I dura di regola tre anni. Nel presente rapporto esplicativo, gli anni di scuola sono contati secondo il metodo tradizionale; le citazioni sono pertanto adeguate di conseguenza.