Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/55: Modifica della legge federale sulle lingue · 21 pagine

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Compendio

La revisione della legge sulle lingue mira a garantire anche in futuro l’armoniz-

zazione dell’insegnamento delle lingue nella scuola dell’obbligo, conformemente al mandato della Confederazione e dei Cantoni di promuovere la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche e di provvedere a un’elevata qualità e

permeabilità dello spazio formativo svizzero. Sottolinea inoltre il ruolo delle lin-

gue nazionali per la coesione del nostro Paese. La consultazione avviene in via precauzionale. Qualora l’armonizzazione dovesse fallire, il Consiglio federale vuole poter presentare immediatamente delle proposte al Parlamento. Se invece i Cantoni continueranno ad attuare la strategia comune per l’insegnamento delle lingue, non sarà necessario modificare la legge.

Situazione iniziale

Il plurilinguismo è una caratteristica distintiva della Svizzera. È parte dell’identità nazionale, rafforza la coesione interna attraverso la valorizzazione della diversità linguistica e culturale e contribuisce alla buona reputazione della Svizzera all’estero. L’articolo 70 della Costituzione federale (Cost.) esprime a chiare lettere l’importanza del plurilinguismo e conferisce un ampio mandato di politica linguistica alla Confederazione e ai Cantoni, entrambi responsabili di tutelare e promuovere le lingue nazionali nonché di incentivare la comprensione fra le comunità linguistiche. A questo scopo assume particolare importanza l’insegnamento delle lingue nazionali nella scuola dell’obbligo.

Nell’ambito delle loro competenze, i Cantoni devono collaborare fra loro e con la Confederazione per garantire un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero (art. 61a cpv. 1 Cost.). Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un’armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l’età d’inizio della scolarità e la scuola dell’obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall’una all’altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie (art. 62 cpv 4 Cost).

I Cantoni hanno concretizzato il mandato costituzionale con l’Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS), il quale definisce le modalità di attuazione dell’armonizzazione. Il concordato HarmoS ha validità immediata per i Cantoni aderenti, ma, in virtù del mandato costituzionale, ha un effetto indiretto anche sui Cantoni che non vi hanno aderito. I requisiti fissati dal concordato HarmoS per l’insegnamento delle lingue si basano sulla Strategia linguistica adottata dai Cantoni nel 2004, la quale prevede l’apprendimento di due lingue straniere – una seconda lingua nazionale e l’inglese – a partire dalla scuola elementare. Questa soluzione è frutto di un delicato compromesso politico tra le regioni linguistiche e ha contribuito a rafforzare la fiducia e l’affidabilità reciproca, a rendere più permeabile lo spazio formativo svizzero e a sancire l’importanza delle lingue nazionali nella formazione scolastica.

In numerosi Cantoni della Svizzera tedesca sono attualmente al vaglio diversi interventi parlamentari che chiedono di rinviare l’insegnamento del francese al livello secondario I o di rendere in generale più flessibile l’insegnamento delle lingue modificando le dispo-