Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/55: Modifica della legge federale sulle lingue · 21 pagine
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5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Una modifica della LLing rientra nella competenza dell’Assemblea federale in virtù dell’articolo 163 capoverso 1 Cost. La modifica proposta si basa sull’articolo 62 capoverso 4 Cost. Per i dettagli si rimanda al numero 2.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La Svizzera non ha sottoscritto alcun impegno internazionale riguardo all’insegnamento delle lingue nella scuola dell’obbligo. La proposta è quindi compatibile con il diritto internazionale.
5.3 Confronto con il diritto europeo
La Strategia linguistica della CDPE e le proposte di modifica della LLing basate su di essa sono in linea con le raccomandazioni del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea sull’insegnamento delle lingue e rispecchiano la tendenza, ormai stabile in Europa, a prolungare il tempo dedicato all’apprendimento delle lingue straniere durante la scuola dell’obbligo18.
Nella Raccomandazione CM/Rec(2022)1, il Consiglio d’Europa sottolinea l’importanza della formazione plurilingue e interculturale come prerequisito per il funzionamento delle democrazie, in quanto valorizza la diversità linguistica e culturale e promuove l’integrazione sociale e la partecipazione politica. Tra le misure fondamentali in questo ambito figurano l’acquisizione di competenze idealmente in almeno due ulteriori lingue, l’apprendimento precoce delle lingue e la formazione pertinente dei docenti.
L’Unione europea promuove la diffusione delle lingue degli Stati membri durante il percorso scolastico19. Le competenze linguistiche sono al centro dello spazio formativo europeo e sono essenziali per la mobilità, la cooperazione e la comprensione reciproca attraverso le frontiere. Al momento attuale, il principale quadro di riferimento è fornito dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2019 su un approccio globale all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue (2019/C 189/03) che mira, tra l’altro, a trasmettere competenze nella lingua di scolarizzazione e in altre due lingue fino al termine del livello secondario.
5.4 Forma dell’atto
Il progetto comprende la modifica di una legge federale vigente. Sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 Cost. in combinato disposto con art. 163 cpv. 1 Cost.).
18 European Commission, Key data on teaching languages at school in Europe – 2023 edition. Publications Office of the European Union. https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/key-data-teaching-languages-school-europe-2023-edition; ultimo accesso: 30.12.2025.
19 all’articolo 165 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), art. 165.