Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/55: Modifica della legge federale sulle lingue · 21 pagine

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L’articolo 62 capoverso 4 Cost. costituisce quindi la base costituzionale per proporre la modifica dell’articolo 15 capoverso 3 della legge sulle lingue e sarà quindi aggiunto alle basi costituzionali menzionate nell’ingresso.

Variante 1

La variante 1 recepisce nel diritto federale le disposizioni del concordato HarmoS (art. 4 cpv. 1 e 3) e quindi si basa sulla soluzione adottata dai Cantoni in tema di armonizzazione. Essa stabilisce quando devono essere introdotte al più tardi la seconda lingua nazionale e la lingua straniera aggiuntiva (l’inglese), ma non specifica in quale ordine. Non definisce in modo vincolante la durata dell’insegnamento di queste materie ma esige che vengano raggiunte competenze «equivalenti». Viene pertanto implicitamente stabilito che l’insegnamento delle due lingue prosegue fino al termine della scuola dell’obbligo. Tenuto conto della particolare situazione dei Cantoni del Ticino e dei Grigioni, la variante 1 contiene, analogamente al concordato HarmoS, una disposizione derogatoria secondo cui questi Cantoni possono stabilire diversamente in quali anni di scolarità introdurre le lingue straniere qualora prevedano una terza lingua nazionale come materia obbligatoria.

La variante 1 recepisce a livello di legge la soluzione HarmoS e non ha quindi alcuna ripercussione per i Cantoni che hanno già aderito al Concordato o che ne osservano le prescrizioni. Inoltre, non disciplina soltanto l’insegnamento della seconda lingua nazionale, ma anche quello dell’inglese. Questo in ragione del fatto che il fallimento dell’armonizzazione potrebbe avere conseguenze immediate anche sull’insegnamento armonizzato dell’inglese (gli interventi parlamentari nei singoli Cantoni non specificano quale lingua straniera debba essere posticipata al livello secondario I e pertanto una mancanza di armonizzazione può incidere anche sull’insegnamento dell’inglese). Il grado di armonizzazione della variante 1 sarebbe quindi complessivamente maggiore rispetto alla variante 2, tuttavia verrebbero imposte ai Cantoni prescrizioni più dettagliate per quanto riguarda l’impostazione dell’insegnamento delle lingue straniere.

Variante 2

Nella variante 2, il primo e il secondo periodo del vigente articolo 15 capoverso 3 LLing restano invariati. Anche se la formulazione si differenzia leggermente da quella dell’articolo 4 capoverso 1 del concordato HarmoS, il Consiglio federale parte dal presupposto che la variante 2 – come anche la variante 1 – permetta di raggiungere un livello di competenza equivalente nelle due lingue straniere sia al termine della scuola elementare sia al termine della scuola obbligatoria.

Rispetto alla variante 1, la variante 2 lascia ai Cantoni la possibilità di iniziare l’insegnamento della seconda lingua nazionale solo all’ultimo anno della scuola elementare, con l’obbligo di compensare con misure adeguate il ritardo nell’apprendimento. Questa soluzione è pertanto più flessibile rispetto all’articolo 4 capoverso 1 del concordato HarmoS (variante 1). Contrariamente alla variante 1, la variante 2 non si esprime sul momento in cui introdurre l’insegnamento di «un’altra lingua straniera». In base a questa variante sarebbe pertanto possibile iniziare con l’inglese soltanto al livello secondario I.

La variante 2 sancisce formalmente l’insegnamento della seconda lingua nazionale dalla scuola elementare fino al termine dell’obbligo scolastico. Ricalca in ampia misura la soluzione HarmoS, senza però stabilire in quale anno scolastico debba iniziare al più