Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/55: Modifica della legge federale sulle lingue · 21 pagine
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− Variante 2: stabilire per legge che l’insegnamento della seconda lingua nazionale
deve iniziare nella scuola elementare e proseguire fino al termine del livello secondario I.
Art. 15 cpv. 3 LLing (nuovo solo il terzo periodo)
3… L’insegnamento della seconda lingua nazionale inizia durante la scuola elementare e prosegue sino alla fine della scuola dell’obbligo.
3 Analisi e valutazione delle varianti
Ingresso
La LLing si fonda sull’articolo 70 Cost. Rilevante per il presente progetto è il capoverso 3: «La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche». Questa competenza costituzionale consente alla Confederazione di erogare aiuti finanziari e di predisporre ulteriori incentivi per promuovere una determinata attività, ma non di emanare disposizioni che impongano un determinato comportamento a privati o ad altri soggetti giuridici. In altre parole, la competenza di cui all’articolo 70 capoverso 3 Cost. non le conferisce la facoltà d’intervenire13. Pertanto, non si può neanche farne derivare una competenza normativa della Confederazione per quanto riguarda l’insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo14.
Entrambe le varianti d’integrazione dell’articolo 15 capoverso 3 della legge sulle lingue si fondano pertanto anche sull’articolo 62 capoverso 4 Cost.
Il settore scolastico compete ai Cantoni (art. 62 cpv. 1 Cost.), i quali devono provvedere a una sufficiente istruzione scolastica di base (art. 62 cpv. 2 Cost.). Rientrano quindi nella loro sfera di competenza il disciplinamento e l’impostazione dell’insegnamento – incluso quello delle lingue – nella scuola dell’obbligo. Essi devono tuttavia attenersi alle prescrizioni e agli obiettivi programmatici previsti dalla Costituzione federale. La Confederazione e i Cantoni devono in particolare provvedere insieme, nell’ambito delle rispettive competenze, a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero (art. 61a cpv. 1 Cost.).
Per quanto riguarda questa permeabilità, l’articolo 62 capoverso 4 Cost. conferisce ai Cantoni il chiaro mandato di armonizzare determinati settori chiave della scuola. Sempre in virtù di tale disposizione, devono tra l’altro armonizzare gli obiettivi delle singole materie nei diversi livelli di formazione. Se i Cantoni non adempiono questo mandato costituzionale, la Confederazione non soltanto è autorizzata, ma è addirittura obbligata
13 Regula Kägi-Diener, St. Galler Kommentar zu Art. 70 BV, Zurigo / San Gallo 2014, n. marg. 37 segg., 42.
14 Bernhard Ehrenzeller, Stellungnahme vom 25. Juni 2007 zum Beschluss des Nationalrates vom 21. Juni 2007 betreffend Landessprache als erste Fremdsprache, pag. 2.