Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/55: Modifica della legge federale sulle lingue · 21 pagine
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Limitazione
L’articolo 62 capoverso 4 Cost. non consente alla Confederazione di disciplinare integralmente l’insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell’obbligo, ma le dà la facoltà di emanare le «norme necessarie», dal suo punto di vista, per quanto riguarda le fasi della formazione e i relativi obiettivi. Il legislatore federale può pertanto sancire che al termine della scuola elementare gli allievi devono aver acquisito determinate conoscenze in una seconda lingua nazionale, il che presuppone che l’insegnamento di una seconda lingua nazionale debba iniziare già nella scuola elementare. In questo modo, il legislatore stabilisce indirettamente anche un obiettivo formativo da raggiungere al termine del rispettivo ciclo scolastico. In questo senso, entrambe le varianti proposte dal Consiglio federale sono correlate al raggiungimento di un determinato obiettivo formativo e pertanto ammissibili ai sensi dell’articolo 62 capoverso 4 Cost. La Confederazione non può tuttavia stabilire né quando debba iniziare l’insegnamento delle lingue straniere né in quale ordine (cioè quale lingua straniera per prima). Si tratta infatti di una questione curricolare che resta di competenza dei Cantoni12.
Sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà esige che una soluzione federale intervenga nella competenza dei Cantoni soltanto nella misura dello stretto necessario. Se – com’è il caso oggi (vedi numero 1.1.1) – i Cantoni hanno già un’idea concreta su come armonizzare l’insegnamento delle lingue straniere, la soluzione federale deve basarsi su di essa.
Da questo punto di vista, non sarebbe opportuno che il legislatore federale stabilisse una soluzione di armonizzazione in contrasto con il concordato HarmoS. Per esempio, stabilire una lingua nazionale come prima lingua straniera avrebbe ripercussioni considerevoli sui Cantoni della Svizzera tedesca che iniziano con l’inglese nella scuola elementare e che si sono organizzati di conseguenza (formazione dei docenti, strumenti didattici, misure organizzative ecc.).
Tenendo conto del principio di sussidiarietà e del vincolo di limitarsi all’obbligo di armonizzazione, il Consiglio federale propone due varianti:
− Variante 1: sancire la soluzione HarmoS vigente nella LLing
Art. 15 cpv. 3 primo periodo e cpv. 4 LLing
3Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un insegnamento delle lingue straniere che assicuri agli allievi, alla fine della scuola dell’obbligo, competenze linguistiche equivalenti in almeno una seconda lingua nazionale e dell’inglese. …
4La prima lingua straniera è insegnata al più tardi a partire dal terzo anno di scuola (HarmoS 5) e la seconda al più tardi a partire dal quinto anno (HarmoS 7). I Cantoni dei Grigioni e del Ticino, nella misura in cui prevedono pure l’insegnamento obbligatorio di una terza lingua nazionale, possono derogare alla presente disposizione per quanto concerne gli anni di scolarità stabiliti per l’introduzione delle lingue straniere.
12 Bernhard Ehrenzeller, St. Galler Kommentar zu Art. 62, Zurigo / San Gallo 2014, n. marg. 66.