Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 11 pagine

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Obbligo di verifica n. 4 LSgrI: Abrogazione di regolamentazioni nello stesso settore

Prevedendo ulteriori incentivi per progetti riferiti a pozzi di carbonio, emissioni negative e progetti all’estero, si creano nuove possibilità per le imprese. Inoltre, nel 2025 è stato realizzato uno sgravio notevole per le persone soggette all’obbligo di compensazione, portando il valore soglia per la deroga all’obbligo di compensazione in caso di piccole quantità da 1000 a 10 000 tonnellate di CO₂ all’anno. Il numero di persone soggette all’obbligo di compensazione e l’aggravio amministrativo totale sono così stati dimezzati.

Stima dei costi della regolamentazione secondo l’art. 5 LSgrI

Con gli ulteriori incentivi per progetti riferiti a pozzi di carbonio, emissioni negative e progetti all’estero, la modifica dell’ordinanza crea nuove possibilità per le imprese. In questo ambito non si prevedono costi della regolamentazione secondo l’articolo 5 della legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione (LSgrI; RS 930.31). La fornitura di dati di monitoraggio e di calcolo ora necessaria da parte degli sviluppatori di progetti riguarda il consolidamento della prassi attuale a livello di ordinanza. Questi oneri sono pertanto da considerare come costi inevitabili.

Le persone soggette all’obbligo di compensazione non devono più rilasciare il consenso esplicito alla pubblicazione dei dati in seguito a richieste periodiche presentate in relazione alla LTras, con conseguenti risparmi per loro.

Al momento non è possibile stimare eventuali costi indiretti della regolamentazione in forma di mancati guadagni a carico degli sviluppatori di progetti che hanno impianti nazionali funzionanti con prodotti refrigeranti fluorurati e impianti di riscaldamento a legna nel settore del calore comfort. Il numero degli sviluppatori di progetti interessati non è noto e mancano dati su fatturati e utili. L’onere aggiuntivo è in ogni caso trascurabile, poiché i due tipi di impianti rappresentano solo una minima parte dell’intero portafoglio degli sviluppatori di progetti e perché sono disponibili tecnologie alternative ammesse come progetti di compensazione. Inoltre, all’esclusione di queste tecnologie si contrappongono i maggiori incentivi previsti per progetti riferiti a pozzi di carbonio, emissioni negative e progetti all’estero.

5.2.2 Ripercussioni sull’economia in generale

I provvedimenti previsti non determinano ripercussioni per l’economia in generale. Non creano né barriere all’ingresso nel mercato né regolamentazioni anticoncorrenziali e non influiscono sulla concorrenza né sulla trasparenza del mercato o le possibilità di scelta. Le condizioni quadro fiscali, le strutture di costo, gli oneri normativi e l’attrattiva geografica restano invariati. Non si hanno altresì ripercussioni su ostacoli al commercio, condizioni per l’accesso al mercato o il commercio internazionale di merci e servizi; il grado di apertura internazionale in base all’analisi dell’impatto della regolamentazione resta invariato. Nel complesso, i provvedimenti non hanno alcun effetto su produttività, occupazione, investimenti, reddito o distribuzione patrimoniale e non influiscono né sulla crescita economica complessiva né su processi di produzione aziendali o sull’efficienza.