Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 11 pagine

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prorogato. La modifica non determina pertanto alcun abbassamento degli standard qualitativi, ma riguarda esclusivamente il quadro temporale della registrazione.

Con la presente norma si estende in modo mirato la sicurezza di pianificazione per progetti e programmi realizzati in Stati partner con NDC definiti a lungo termine, senza con ciò istituire nuovi diritti di computabilità. Si impedisce al contempo che i periodi di credito siano prorogati oltre la fine dell’NDC dello Stato partner; tale misura risulterebbe non adeguata nell’ottica della trasparenza e della coerenza con le leggi internazionali.

Inoltre, non si garantisce in tal modo che la domanda sia assicurata mediante l’obbligo di compensazione in Svizzera. Il futuro di tale obbligo verrà fissato solo nella revisione della legge sul CO₂ per il periodo successivo al 2030.

4.5 Art. 8b cpv. 1bis

La nuova convalida di programmi esistenti all’estero consente di ricorrere a strutture di programmi, processi ed esperienze istituzionali già consolidati, contribuendo in tal modo all’efficienza dell’attuazione e riducendo l’onere amministrativo sia per gli sviluppatori di progetti che per gli organi competenti in Svizzera e nello Stato partner. Occorre al contempo garantire che le ipotesi fondamentali sull’addizionalità, in base alle quali era stata effettuata la convalida originale, non siano portate avanti oltre il periodo previsto.

Dati questi presupposti, la nuova convalida di programmi esteri registrati prima del 2030 è ammessa in condizioni ben definite (cpv. 1bis). È invece esclusa una nuova convalida di singoli progetti, dal momento che l’articolo 6 capoverso 2 lettera n numero 2 dell’ordinanza sul CO₂ prescrive che i progetti abbiano raggiunto la sostenibilità finanziaria al termine del periodo di credito (in questo caso il 2030).

I progetti che sono stati inseriti in un programma già prima della nuova convalida possono ricevere attestati nazionali solo fino al termine del primo periodo di credito (2030). Per contro, i progetti che vengono inseriti in un programma dopo la nuova convalida possono far valere riduzioni delle emissioni fino al più tardi il 31 dicembre 2035, purché soddisfino i criteri di ammissione definiti nella descrizione del programma convalidata per il secondo periodo di credito e lo Stato partner abbia trasmesso il proprio NDC per il 2035. Questa differenziazione assicura che i progetti esistenti non siano computati oltre l’addizionalità valutata in origine, mentre al tempo stesso i nuovi progetti che adempiono i requisiti aggiornati potranno continuare a dare il proprio contributo.

4.6 Art. 9 cpv. 1

Secondo l’Accordo di Parigi la Svizzera è tenuta a riferire nell’inventario dei gas serra tutte le emissioni e le sottrazioni di gas serra sul territorio svizzero. L’inventario dei gas serra deve essere allestito secondo le linee guida dell’UNFCCC e le prescrizioni metodologiche dell’IPCC. Tramite tale inventario si verifica se gli obiettivi di riduzione sono raggiunti. Per poter dimostrare il contributo dato dalla compensazione al raggiungimento degli obiettivi, è necessario rappresentare l’effetto dei progetti di compensazione nell’inventario dei gas serra. Nel caso di progetti che stoccano CO2