Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 11 pagine

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4.11 Allegato 19 lett. a

La lettera a è modificata in modo che la permanenza dello stoccaggio possa essere provata non solo in modo comprensibile ma anche credibile. Il testo corrisponde quindi ai requisiti di cui all’articolo 5.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

L’introduzione di standard di qualità e di processo più chiari comporta una parziale semplificazione dell’esecuzione. Non insorgono ulteriori oneri finanziari o di personale per la Confederazione; anzi, si prevede un onere amministrativo leggermente inferiore rispetto alla situazione attuale.

Non risultano ulteriori modifiche per Cantoni e Comuni.

5.2 Ripercussioni sull’economia

5.2.1 Ripercussioni sulle imprese Obbligo di verifica n. 1 LSgrI: Semplificazione per le piccole imprese

Gran parte dei provvedimenti previsti nel presente progetto riguarda la creazione di ulteriori possibilità per le imprese interessate (maggiori incentivi per progetti riferiti a pozzi di carbonio, emissioni negative o progetti all’estero) o il consolidamento della prassi attuale a livello di ordinanza (fornitura di dati relativi a monitoraggi o calcoli da parte dello sviluppatore di progetti). Questi provvedimenti non istituiscono obblighi nuovi o modificati per le imprese interessate.

Inoltre, sulla base del progetto, in futuro i fornitori di progetti di compensazione non avranno più la possibilità di ottenere attestati per impianti nazionali funzionanti con prodotti refrigeranti fluorurati e impianti di riscaldamento a legna nel settore del calore comfort. Le ripercussioni per gli sviluppatori di progetti interessati sono però trascurabili, dal momento che la compensazione rappresenta solo una tra numerose possibilità per lo sviluppo di un progetto. Esistono tecnologie sostitutive, che vengono ammesse dalla Confederazione come progetti di compensazione. In Svizzera, le tecnologie che in futuro saranno escluse dall’obbligo di compensazione saranno peraltro comunque limitate anche sul piano normativo. L’esclusione di entrambe le tecnologie dovrà valere per tutte le imprese, incluse le PMI, dal momento che l’applicazione uniforme, oltre a essere garanzia di un’equa concorrenza, impedisce che l’efficacia del provvedimento sia attenuata.

Obbligo di verifica n. 3 LSgrI: Semplificazione dell’esecuzione attraverso mezzi elettronici

Le modifiche proposte per l’ordinanza sul CO₂ creano basi legali chiare per le esigenze relative all’obbligo di compensazione, e quindi anche certezza del diritto. L’attuazione del nuovo obbligo di notifica avviene già attraverso mezzi elettronici (e-mail). La Confederazione sviluppa inoltre il sistema per la presentazione dei progetti e si adopera