Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 11 pagine
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riguardanti pozzi di assorbimento, ciò può significare che devono essere compresi nel monitoraggio anche determinati dati non necessari per il calcolo delle prestazioni dei pozzi, finalità che viene assicurata con l’aggiunta dell’articolo 9 capoverso 1.
4.7 Art. 11a cpv. 1, frase introduttiva e 1bis
L’articolo 11a viene modificato in modo da dare all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) la possibilità di non accettare nuovi organismi di convalida e di controllo (OCC) se il numero degli OCC già registrati è sufficiente. Al momento sono registrati circa 20 OCC, un numero sufficiente per la convalida e la verifica di tutti i tipi di progetti ammessi. Limitando il numero di OCC ammessi si contribuisce a garantire l’applicazione coerente e qualitativamente uniforme delle prescrizioni dell’ordinanza, riducendo notevolmente l’onere amministrativo dell’UFAM.
L’UFAM controllerà periodicamente il numero di OCC ammessi e attivi. Qualora fosse ammesso un numero sufficiente di OCC, l’UFAM inserirà le domande in una lista di attesa e contatterà nuovamente gli OCC nell’ordine in cui sono pervenute le domande, qualora sussista la necessità di aumentarne il numero.
4.8 Art. 88a
Finora l’UFAM doveva chiedere a ogni persona soggetta all’obbligo di compensazione il permesso di poter trasmettere a terzi il suo nome, l’appartenenza a un raggruppamento di compensazione e il relativo nome nonché la quantità delle emissioni da compensare nel quadro di una richiesta conforme alla legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras; RS 152.3). Dal momento che, negli ultimi anni, le richieste conformi alla LTras su questo argomento sono diventate la regola e la consultazione delle persone in questione ha sempre portato allo stesso esito, il nuovo articolo 88a del progetto si prefigge lo scopo di introdurre una semplificazione del processo a livello amministrativo. Inoltre, occorre semplificare la divulgazione delle informazioni alla collettività e non solo a coloro che hanno presentato una corrispondente domanda secondo la LTras. Il rispetto del segreto d’affari continua a essere garantito.
4.9 Art. 92 cpv. 2
L’articolo 92 capoverso 2 viene modificato per aggiornare il rimando all’articolo corretto della legge sul CO₂. Il contenuto rimane invariato.
4.10 Allegato 3 lett. j, k e l
La lettera j viene introdotta perché gli impianti che funzionano con prodotti refrigeranti fluorurati non devono più ricevere attestati. Questa norma riguarda gli impianti di refrigerazione, di climatizzazione e pompe di calore che funzionano con prodotti refrigeranti fluorurati. Tali prodotti refrigeranti sono molto dannosi per il clima oppure si scompongono in acido trifluoroacetico (TFA), una sostanza particolarmente persistente che si accumula nell’ambiente. Al riguardo, il Comitato per la valutazione del rischio dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche sta attualmente verificando se