Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 11 pagine
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per il CO₂ stoccato, per esempio, in Islanda. Come avviene per i siti che si trovano in Paesi dell’Unione europea o in un Paese con il quale la Svizzera ha stipulato un accordo bilaterale, la permanenza dello stoccaggio geologico deve continuare a essere garantita come previsto nell’allegato 19. Per tale ragione si esige che il richiedente dimostri che sia stata effettuata una verifica accurata dello stoccaggio al fine di provare che la qualità di stoccaggio corrisponde a quella degli altri siti ammessi dalla Svizzera. Anche un’ammissione dei siti a livello subnazionale viene considerato come un’autorizzazione da parte di uno Stato partner.
Il capoverso 3 viene modificato in modo da riferire esclusivamente ai programmi il ricorso a provvedimenti organizzativi finalizzati a determinare l’inizio della loro realizzazione. Il capoverso 3 viene inoltre adeguato per tenere conto della specificità di progetti o programmi volti ad aumentare le prestazioni dei pozzi di carbonio. Tecnologie come Bioenergy with Carbon Capture and Storage (BECCS) o Direct Air Capture Storage (DACS), che sottraggono attivamente il CO₂ dall’atmosfera, sono ora ammissibili come progetti di compensazione autonomi, anche se gli impianti tecnici a tal fine necessari sono già in esercizio. In realtà, lo stoccaggio di carbonio in materiali inorganici (p. es. accelerazione delle condizioni meteorologiche o apporto di carbone vegetale nei materiali da costruzione) o nel sottosuolo geologico determina solamente costi, senza generare proventi. Dal momento che l’unica alternativa allo stoccaggio consiste nel non effettuare alcuno stoccaggio, alle attuali condizioni quadro previste dall’ordinanza sul CO₂ tali misure vanno sempre classificate come supplementari, anche quando gli impianti tecnici a tal fine necessari siano già in esercizio. L’inizio della realizzazione di tali attività può essere provato mediante la regolamentazione contrattuale relativa all’utilizzo degli impianti tecnici necessari, per esempio il contratto può essere utilizzato come giustificativo dell’inizio della realizzazione per confermare il tempo entro cui un impianto DACS cattura il CO₂ per il rispettivo cliente. Ciò è possibile fintanto che (1) l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio non diviene prassi corrente, (2) non sussiste alcun obbligo di legge che preveda lo stoccaggio del CO₂, (3) le emissioni di CO₂ biogeno non sono tassate e (4) lo stoccaggio di CO₂ biogeno non viene computato al raggiungimento di altri obiettivi climatici. Lo stoccaggio di CO₂ fossile continua a essere considerato al pari di un progetto di riduzione delle emissioni e non come un provvedimento volto ad aumentare le prestazioni dei pozzi di carbonio. L’evoluzione di riferimento (secondo l’art. 6 cpv. 2 lett. d) viene esaminata su base continuativa nell’ambito della verifica.
4.2 Art. 5a cpv. 1 lett. bbis
I programmi che riuniscono un gran numero di progetti diversi prevedono requisiti più elevati quanto all’esame e alla valutazione. La modifica dell’ordinanza entrata in vigore il 1° maggio 2025 ha tenuto conto di questo aspetto limitando i programmi all’impiego di un’unica tecnologia. È stato così possibile migliorare la comparabilità all’interno di un programma e rafforzarne la verificabilità. Ciò nonostante, i programmi possono continuare ad avere un’estensione notevole a livello di contenuti, qualora una tecnologia venga impiegata in diversi ambiti applicativi, per esempio per diverse categorie di veicoli elettrici. Questi casi, in cui un programma include progetti che prevedono condizioni d’impiego diverse, comportano esigenze più severe in relazione all’organizzazione e all’esecuzione dell’esame. Se anche diversi veicoli elettrici