Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 11 pagine

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impiegano la medesima tecnologia, le decisioni sugli investimenti saranno diverse, per esempio per i privati rispetto alle imprese, per un gestore di autolinee o per un’azienda logistica ecc. Ciò mette in evidenza un aspetto delle diverse condizioni d’impiego, che possono essere rilevanti ai fini della valutazione di un progetto di compensazione.

Aggiungendo la lettera bbisall’articolo 5a capoverso 1, è ora possibile riunire in un programma solamente progetti che si riferiscono a una tecnologia e che, con il medesimo tipo di prove, possono dimostrare di soddisfare i criteri di cui all’articolo 5 dell’ordinanza sul CO₂. I programmi che impiegano una tecnologia in diversi ambiti di applicazione richiedenti ciascuno prove proprie, per esempio in riferimento all’addizionalità finanziaria o al calcolo delle riduzioni delle emissioni, devono ora essere suddivisi in programmi distinti. Si garantisce in tal modo la parità di trattamento delle domande.

4.3 Art. 6 cpv. 2 lett. m

La permanenza deve essere garantita anche per lo stoccaggio o il sequestro chimico di CO₂ fossile, sebbene queste tecnologie non siano considerate aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio, dal momento che una successiva inversione dello stoccaggio del carbonio può rendere nulla la riduzione delle emissioni. Per tenere correttamente conto di questo fenomeno, nell’articolo 6 capoverso 2 lettera m la parte «di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio» è stata sostituita con «che stoccano o sequestrano il carbonio».

4.4 Art. 8 cpv. 3

Con la modifica proposta all’articolo 8 capoverso 3 si crea, in presenza di condizioni ben definite, la possibilità di prorogare il periodo di credito fino al 31 dicembre 2035 per progetti e programmi che stoccano o sequestrano il carbonio e per progetti e programmi realizzati all’estero purché, nel nuovo momento di convalida, lo Stato partner abbia comunicato il proprio contributo determinato a livello nazionale secondo l’articolo 4 dell’Accordo di Parigi del 12 dicembre 20151 (Nationally Determined Contributions, NDC). Tale adeguamento mira ad armonizzare la durata del periodo di credito agli NDC degli Stati partner e ad aumentare la sicurezza di pianificazione dei progetti. L’estensione di un periodo di credito oltre il 2030 è subordinata alla presenza di un NDC trasmesso formalmente. Si assicura in tal modo che le riduzioni delle emissioni verificate siano conseguite interamente nell’ambito del quadro climatico nazionale dello Stato partner. Al contempo resta garantita la sovranità della Svizzera nel riconoscimento delle riduzioni delle emissioni. Anche il periodo di credito per progetti e programmi che stoccano o sequestrano il carbonio è prorogato al 31 dicembre 2035 per creare un incentivo a investire in questi progetti. Gli attestati NET sono già utilizzati per i percorsi di riduzione nei cronoprogrammi per un saldo netto delle emissioni pari a zero e il per il ruolo esemplare della Confederazione.

Restano invariati i requisiti di cui all’articolo 5 dell’ordinanza sul CO₂ (in particolare la prevenzione del doppio conteggio, l’addizionalità e l’integrità ambientale). Progetti e programmi devono soddisfare questi requisiti durante l’intero periodo di credito

1 RS 0.814.012