Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 11 pagine

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classificare il TFA come acido tossico per la riproduzione, estremamente persistente e altamente mobile. Dal momento che i prodotti refrigeranti fluorurati sono già sottoposti a restrizioni sia nazionali che a livello dell’UE, la promozione di tali impianti non sarebbe conciliabile con l’articolo 74 della Costituzione federale (Cost.; RS 101).

La lettera k dell’allegato 3 assicura ora che i progetti concernenti gli impianti per la produzione di calore comfort saranno ammessi solamente se l’impiego del legno sarà chiaramente limitato a un livello complementare. Con calore comfort si intende qui il calore utilizzato per riscaldare locali a temperatura ambiente o acqua industriale non impiegata a scopi industriali. In queste applicazioni il legno non è più considerato una fonte principale di calore sostenibile, poiché il suo utilizzo in sistemi per il calore comfort presenta meno vantaggi ecologici rispetto ad altre tecnologie rinnovabili e la disponibilità di risorse di legname scarseggia sempre più. Il legno come vettore energetico è inoltre idoneo anche per applicazioni ad alta temperatura, in particolare per processi industriali, settore per il quale esistono meno alternative rinnovabili. Per il carico di base i progetti devono pertanto prevedere un’altra fonte di calore rinnovabile. L’impiego del legno è ammesso unicamente per la copertura di picchi di carico e non deve rappresentare più del 25 per cento del consumo energetico annuo. Questa limitazione impedisce che il legno diventi di fatto la fonte di approvvigionamento di base. Sono previste eccezioni solo per le reti di riscaldamento con temperature di rete molto elevate per ragioni tecniche, nelle quali le alternative rinnovabili non sono al momento convenienti o tecnicamente realizzabili. Sono inoltre escluse le centrali termiche con almeno il 50 per cento di produzione parallela di calore ad alta temperatura per processi industriali, poiché queste esigenze specifiche comportano spesso la necessità di un utilizzo limitato del legno. Se oltre al calore si produce anche energia elettrica, l’utilizzo continua a essere ammesso. Sono pertanto esclusi i progetti che, nonostante la disponibilità di alternative, continuerebbero a puntare primariamente sul legno. Al tempo stesso viene garantita un’attuazione percorribile per pochi casi tecnici speciali, in cui risulta difficile evitare un determinato impiego del legno.

La registrazione di progetti e programmi presuppone che questi siano allineati agli obiettivi a lungo termine della politica climatica della Svizzera. La legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli; RS 814.310) sancisce l’obiettivo del saldo netto delle emissioni di gas serra pari a zero entro il 2050. Considerata questa premessa, rivestono importanza in particolare i progetti finalizzati all’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio e le riduzioni di emissioni che hanno effetto in tempi brevi e favoriscono il passaggio a questo percorso di riduzione. I progetti il cui effetto è raggiunto solamente con un ritardo temporale o che apportano solo un contributo limitato alla riduzione delle emissioni negli anni successivi concorrono in misura minore al raggiungimento dell’obiettivo delle emissioni nette pari a zero. Puntare l’attenzione su progetti con una sufficiente riduzione delle emissioni entro il 2030 significa assicurare che i progetti computabili non solo consentano di garantire l’efficacia degli strumenti impiegati nel quadro della legislazione vigente, ma anche un impiego efficiente delle risorse dell’UFAM. Per questo motivo all’allegato 3 è stata aggiunta la lettera l, che chiarisce che saranno registrati solo progetti o programmi che nel 2030 avranno un’efficacia almeno pari a 10 000 tonnellate di CO₂ equivalenti.