Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/90: Pachetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2027 · 11 pagine

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1 Situazione iniziale

La presente revisione dell’ordinanza sul CO₂ in vigore dal 1° luglio 2027 sviluppa in modo puntuale gli strumenti di compensazione esistenti.

2 Punti essenziali del progetto

L’obbligo di compensazione per i produttori e gli importatori di carburanti fossili viene mantenuto. Essi sono tenuti a compensare una parte delle emissioni di CO₂ derivanti dal traffico con progetti o programmi di protezione del clima in Svizzera e all’estero. L’obbligo di compensazione è adempiuto mediante la cessione di attestati nazionali e internazionali.

La modifica dell’ordinanza prevede diversi adeguamenti mirati all’ulteriore sviluppo del quadro attuale. In presenza di determinati presupposti, il periodo di credito all’estero è prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2035. Inoltre, a determinate condizioni è possibile procedere alla nuova convalida dei programmi esistenti all’estero prima del 2030. Ulteriori adeguamenti mirano a semplificare l’attuazione di progetti per la cattura e lo stoccaggio permanente del CO₂ dall’atmosfera (tecnologie a emissioni negative, NET) e a ridurre nel complesso l’onere amministrativo. In Svizzera viene escluso l’impiego di impianti che funzionano con prodotti refrigeranti fluorurati e viene limitato in modo mirato l’utilizzo del legno negli impianti per la produzione di calore comfort. Verranno pure registrati solo i progetti o programmi che nel 2030 raggiungono un’efficacia di almeno 10 000 tonnellate di CO2 equivalenti.

Dal 2025, gli attestati per l’utilizzo di tecnologie NET o per l’aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio in Svizzera e all’estero possono inoltre essere imputati a un percorso di riduzione nei cronoprogrammi per un saldo netto delle emissioni pari a zero secondo l’articolo 5 della legge federale del 30 settembre 2022 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli; RS 814.310). Questi attestati NET dovranno essere utilizzati anche secondo la proposta del Consiglio federale per l’attuazione del ruolo esemplare della Confederazione (art. 10 LOCli).

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Dal momento che lo strumento di compensazione non esiste nell’Unione europea, il confronto non è rilevante.

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Art. 5 cpv. 2 lett. b e 3

Il capoverso 2 lettera b viene modificato per consentire di stoccare carbonio svizzero in siti di stoccaggio non riconosciuti nel quadro di un accordo multilaterale o che non si trovano in uno Stato membro dell’Unione europea. Tale modifica rende possibili progetti di compensazione nazionali, che prevedono prestazioni dei pozzi di carbonio