2.3.1.1 Settori d’attività senza diritto alla deduzione dell’imposta precedente
Info IVA 09 · Deduzione dell’imposta precedente
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 09 · n. 2.3.1.1 · Italiano
Non va effettuata alcuna riduzione della deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 75 capoverso 1 OIVA se i mezzi finanziari di cui all’articolo 18 capoverso 2 lettere a–c LIVA sono attribuibili a un settore d’attività per il quale
non genera alcuna imposta precedente; oppure
non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente nel caso di un ambito non imprenditoriale (→ cifra 2.1.2 o di un’attività esclusa dall’imposta (→ cifra 2.2).
L’attribuzione a un tale settore d’attività deve risultare dalla documentazione aggiornata in relazione al versamento dei sussidi (ad es. domande e approvazioni, decisioni). Il fatto che sia stato possibile effettuare un’attribuzione di sussidi versati in passato non è sufficiente.
Esempio 1
Un Cantone che intende promuovere l’integrazione nel mondo del lavoro delle persone in cerca di occupazione versa a un’impresa privata un contributo destinato a coprire una parte del salario di una persona in cerca d’impiego. Poiché il sussidio è attribuibile alle spese dei salari, che non sono gravate dell’imposta precedente, non vi è alcuna riduzione della deduzione dell’imposta precedente.
Esempio 2
Un laboratorio per disabili ha finora ricevuto sussidi che, in virtù della decisione della concessione del sussidio, erano in parte attribuibili direttamente alle spese salariali non gravate dell’imposta precedente. Questa quota di sussidi non comportava pertanto alcuna riduzione della deduzione dell’imposta precedente.
Ora il laboratorio per disabili riceve i sussidi in virtù di un accordo sulle prestazioni. Dalla documentazione non risulta che una parte dei sussidi siano attribuibili direttamente alle spese salariali non gravate dell’imposta precedente. L’AFC non accetta pertanto alcuna determinazione teorica. Tutti i sussidi comportano quindi una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.
Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 31.10.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).