Rapporto sui risultati
Consultazione 2000/6: Legge federale sulla trasparenza dell'Amministrazione (Legge sulla trasparenza) · 20 pagine
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Il Canton GE desidera aggiungere all’enumerazione proposta nell’avamprogetto anche l’oggetto di una ricerca e i risultati di progetti scientifici ancora in corso o la cui fase di pubblicazione non è ancora terminata.
L'AGES nutre dei dubbi sul fatto che gli interessi privati debbano prevalere sull'interesse a un accesso. Almeno un differimento o una limitazione dell'accesso dovrebbe pure essere possibile in presenza di interessi equivalenti. Si pone inoltre la domanda di come debba avvenire una ponderazione degli interessi se i richiedenti non sono tenuti a rendere noti i loro interessi.
Per l'Associazione svizzera dei banchieri il sistema della ponderazione degli interessi, senza un'esclusione differenziata dal principio della trasparenza di determinati ambiti, comporta problemi sostanziali. Nel settore definito dall'articolo 5 capoverso 3 lettera b-c dell'avamprogetto una messa a disposizione per la consultazione sarebbe da escludere in modo generalizzato; queste disposizioni andrebbero dunque inserite nell'articolo 6 dell'avamprogetto. Lo stesso dicasi pure per tutti quei casi in cui una legge speciale richiede il rispetto del segreto d'ufficio (p. es. art. 23sexies cpv. 2 lett. b legge sulle banche4; art. 38 cpv. 2 lett. b legge sulle borse5).
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Il PS accoglie favorevolmente la protezione della sfera privata. Due organizzazioni (ACSI, GDS) auspicano limitare tale protezione alle persone fisiche.
L'AGES definisce la formulazione della disposizione „vaga“ e teme una conseguente mancanza di certezza giuridica in particolare per terzi privati i cui documenti sono trattati dalle autorità.
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La FSP approva espressamente tale disposizione.
Due organizzazioni (ACSI, GDS) vogliono limitare siffatta protezione a persone e organizzazioni che si trovano in una situazione soggetta al regime della concorrenza ed escludere di conseguenza esplicitamente la protezione dei monopoli.
Swisscom e la Posta dichiarano che, nel caso di un loro assoggettamento alla LTras, nella maggior parte dei casi dovrebbero presumibilmente invocare tale disposizione. Entrambe le imprese temono, quale conseguenza di tale disposizione, procedure d'impugnazione molto onerose.
L'ASA chiede che le assicurazioni abbiano la possibilità di esprimersi sulla questione del segreto d'affari, nel caso in cui un documento allestito da loro dovesse essere in causa.
4 RS 952.0 5 RS 954.1