Rapporto sui risultati

Consultazione 2000/6: Legge federale sulla trasparenza dell'Amministrazione (Legge sulla trasparenza) · 20 pagine

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organizzazioni (FSP, Associazione svizzera dei banchieri, USAM) sono del parere che la gratuità potrebbe comportare abusi e conseguentemente un carico supplementare sproporzionato per l'amministrazione. La TSM vuole limitare la gratuità a informazioni che riguardano dati personali.

Il Consiglio della stampa e la Presse Romande chiedono la gratuità della consultazione per i media, almeno nella misura in cui la mole di lavoro resti in un ambito accettabile per l'amministrazione.

Il Canton TG propone d'inserire nella legge un obbligo di segnalare alle autorità la commercializzazione di un documento in occasione della presentazione della domanda. Con il disciplinamento proposto nell'avamprogetto le autorità non possono certamente sapere se un documento venga o non utilizzato a fini commerciali.

L'UDC critica la riscossione di emolumenti per documenti utilizzati a fini commerciali e vi scorge un pregiudizio per l'economia e l'industria.

Il PS e l'USS osservano che i media utilizzano sempre i documenti e le informazioni a fini commerciali e ritengono problematica tale disposizione nella misura in cui potrebbe rendere più difficile l'accesso dei media alle informazioni.

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Cinque Cantoni (ZH, GL, SO, BL, GR) e tre organizzazioni (AGES, Presse Romande, IPI) ritengono l'istituzione di un Incaricato federale della trasparenza superflua e chiedono in ragione delle sinergie prevedibili per quanto attiene alla materia una fusione della funzione con quella dell'Incaricato federale della protezione dei dati (IFPD). Anche il PPD e l'UDC respingono l'istituzione di un organo di mediazione.

Il Canton AG si esprime per un'attribuzione almeno provvisoria dei compiti in questione all'IFPD sino a quando non saranno disponibili i risultati della valutazione giusta l'articolo 16 LTras.

La SSR suggerisce l'istituzione di un sistema decentralizzato nel quale siano i Dipartimenti a nominare i mediatori. Anche le proposte dell'Unione padronale svizzera e del Vorort vanno in tale direzione.

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Il Canton UR è del parere che un'analisi degli effetti „d'ufficio“ non sia necessaria. Sarà possibile desumere l'efficacia della legge dalle procedure di ricorso.

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Il Canton GE ritiene infelice la formulazione „a prescindere da un eventuale obbligo di mantenere il segreto“. Proprio fintantoché non sia stato possibile chiarire se un documento ufficiale sia o non accessibile pubblicamente, occorre intraprendere tutti gli sforzi possibili per garantire il segreto relativo al documento in questione.