Rapporto sui risultati

Consultazione 2000/6: Legge federale sulla trasparenza dell'Amministrazione (Legge sulla trasparenza) · 20 pagine

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Due Cantoni (UR , OW), il PLS e la BNS propongono che un documento o un incarto debbano sottostare al principio della trasparenza dal momento in cui un’istanza lo tratta in modo definitivo oppure dal momento in cui il processo decisionale, nell'ambito del quale il documento è stato allestito, è terminato.

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Il principio dell'accesso generale è accolto favorevolmente da due Cantoni (TI, GE) e dall'UDC.

Il Canton BS chiede un disciplinamento speciale per lo scambio di informazioni tra Confederazione e Cantoni, che tenga conto della posizione particolare dei Cantoni.

Il Canton AG e tre organizzazioni (comedia, SSM, SSR) chiedono un accesso privilegiato e rapido per i media, visto che a questi ultimi incombe una funzione particolare nell'ambito della formazione democratica delle opinioni. Anche il Canton GL si interroga se nel presente avamprogetto il fabbisogno dei media di ricevere rapidamente informazioni sia sufficientemente tenuto in considerazione. La SSCM suggerisce di esaminare l'adozione di una regolamentazione speciale per fornire attivamente informazioni ai media; in cambio una tale regolamentazione potrebbe porre maggiori esigenze di qualità per quanto concerne la comunicazione delle informazioni da parte dei media.

Il Consiglio della stampa ritiene che il numero delle domande di consultazione sarebbe minore, se i media potessero informare in modo tempestivo.

Il PLS teme che, per i parlamentari, l'accesso a documenti che non soggiacciono al campo d'applicazione del principio della trasparenza, ma la cui conoscenza è loro indispensabile per adempire il mandato parlamentare, diventi più complicato.

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Due Cantoni (AR, AI) vorrebbero che l'accesso dipendesse dalla giustificazione di un interesse, al fine di evitare un carico sproporzionato dell'amministrazione. Anche il Canton ZH è del parere che la semplice curiosità non giustifichi un carico di lavoro che in certi casi potrebbe anche essere notevole. Per quanto concerne l'anonimato dei richiedenti, il Canton AI rileva che in tal modo si preclude alle autorità la possibilità di accertare se una domanda è inoltrata a fini commerciali. Il Canton VD e la FSP temono che un accesso incondizionato possa comportare abusi. La FSP è del parere che almeno per gli stranieri non domiciliati nel nostro Paese l'accesso debba dipendere dalla giustificazione di un interesse particolare; per i cittadini svizzeri o per gli stranieri con permesso di domicilio dovrebbe invece bastare l'indicazione di un interesse generale (cfr. anche n. 5.12).

Due partiti politici (PLR, PES) e la Presse romande chiedono che nella LTras siano sanciti provvedimenti che facilitano l'individuazione di documenti (p. es. elenco dei documenti).

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Il Canton OW ritiene attuabili gli elenchi dei criteri di cui all'articolo 5 capoverso 2 e 3 dell'avamprogetto; anche l'UDC li approva esplicitamente.