Rapporto sui risultati
Consultazione 2000/6: Legge federale sulla trasparenza dell'Amministrazione (Legge sulla trasparenza) · 20 pagine
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(Vorort, Unione padronale svizzera) sono del parere che per tale ambito siano sufficienti le disposizioni dell’articolo 5 capoverso 2 lettera c dell’avamprogetto LTras.
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La FSP approva espressamente tale disposizione, mentre la SSR la reputa superflua.
Il Canton FR fa osservare che la questione dei dati personali contenuti nei rapporti di valutazione così come il rapporto dell'articolo 6 capoverso 3 con l'articolo 2 capoverso 2 e l'articolo 5 dell'avamprogetto non sono sufficientemente chiari.
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Il Canton AG e quattro organizzazioni (comedia, SSM, Consiglio della stampa, SSCM) temono che l'istituzione di una procedura d'istanza formalizzata significhi un accesso più complicato per i media. Chiedono una procedura d'accesso semplificata o una regolamentazione straordinaria per i media (cfr. anche le osservazioni in merito all'art. 4 n. 5.8).
Due Cantoni (GL, AG) vorrebbero stabilire nella legge che l'istanza può essere presentata anche in modo informale; il Canton AG auspica inoltre sancire nella LTras l'obbligo per l'amministrazione di tenere a disposizione del pubblico, per quanto possibile, i documenti.
I Cantoni ZH e TG chiedono che l'istanza sia da inoltrare alle autorità che, nell'ambito delle loro competenze, hanno allestito un documento. La BNS teme che in ragione del sistema previsto dall'avamprogetto - secondo il quale la decisione sulla garanzia d'accesso incombe a ogni autorità, che ha ricevuto un documento - possano venir vanificate le intenzioni dell'organo che ha trasmesso il documento di mantenere il segreto.
L'ACSI auspica lo stralcio dell'articolo 7 capoverso 2 dell'avamprogetto LTras, poiché la precisione richiesta alle persone richiedenti non può ragionevolmente essere pretesa. Anche i GDS sono del parere che le necessarie conoscenze specifiche non possono essere presupposte. L'istanza va inoltrata con l'indicazione di un ambito tematico ed eventualmente anche con la menzione di un determinato lasso di tempo.
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Il Canton ZH ritiene che un diritto personale mal si concilia con la forma anonima dell'istanza. Difficilmente accettabile e contro le "normali regole della cortesia" è la circostanza che il funzionario non possa neppure informarsi in merito all'identità del suo interlocutore (in tal senso si esprime pure il Canton AG). Reputa opportuno un obbligo di inoltrare "istanze scritte e motivate in modo comprensibile". Anche il Vorort e l'Unione padronale svizzera propongono che venga chiesta un'istanza scritta con una breve motivazione affinché la ponderazione degli interessi possa essere attuata correttamente. Le FFS chiedono che per la concessione dell'accesso sia comprovato un interesse legittimo.