Rapporto sui risultati

Consultazione 2000/6: Legge federale sulla trasparenza dell'Amministrazione (Legge sulla trasparenza) · 20 pagine

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Il PES si esprime per uno stralcio poiché la disposizione potrebbe venir utilizzata per eludere la legge sulla trasparenza.

I GDS vogliono un tenore più rigoroso della disposizione: "È dato un interesse privato preponderante se l'accesso a un documento ufficiale può: c. divulga informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ha garantito il segreto.“

Il PLS invece vuole escludere completamente dal principio della trasparenza documenti di privati in possesso dell'amministrazione.

Anche per l'AGES il disciplinamento proposto nell'articolo 5 capoverso 3 lettera c dell'avamprogetto è troppo restrittivo. Se richiesto occorre in ogni caso garantire il segreto; dal punto di vista formale non vanno posti criteri severi. L'ASA parte dal presupposto che l'autore del documento possa anche ritirarlo, se l'autorità negasse il mantenimento del segreto. L'USC chiede che informazioni fornite da terzi siano accessibile soltanto con il consenso di questi ultimi, poiché in caso contrario si corre il rischio che determinate informazioni non verrebbero più comunicate all'Amministrazione federale.

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L'UDC approva espressamente l'articolo 6 dell'avamprogetto.

Il Canton VS constata che i timori dell'amministrazione quanto a una complicazione del processo decisionale sono giustificati ed è del parere che la clausola eccezionale proposta non rappresenta una soluzione soddisfacente a questo problema. Anche l'Associazione svizzera dei banchieri è del parere che le eccezioni non siano sufficienti. Essa teme che la possibilità di messa a disposizione per la consultazione, che in linea di principio può interessare qualsiasi documento, potrebbe incidere sul rapporto di fiducia tra autorità di vigilanza e imprese soggette al controllo di queste ultime.

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Il Canton SO, il PPD e due organizzazioni (ACSI, GDS) auspicano lo stralcio di questa disposizione. Il Canton SO argomenta che la tutela del segreto dopo la decisione non sia confacente alla materia specifica e che per la tutela del segreto prima della decisione sia sufficiente l'articolo 5 capoverso 2 lettera a dell'avamprogetto LTras. I GDS reputano opportuna la disposizione dell'articolo 6 capoverso 2 dell'avamprogetto LTras; essa andrebbe applicata anche alla procedura di corapporto.

La SSR critica l'„interpretazione estensiva“ della procedura di corapporto contenuta nel rapporto esplicativo e auspica inserire nella legge che la procedura di corapporto segreta inizia soltanto a partire dall'inoltro della proposta del Dipartimento alla Cancelleria federale.

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Il Canton SO vuole stralciare gli aggettivi „in corso“ e „futuri“, poiché ogni questione può prima o poi essere oggetto di negoziati. Anche due organizzazioni